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Ulteriori novità della Finanziaria 2020

CIRCOLARE DEL 31.01.2020

 

Oggetto: Ulteriori novità della Finanziaria 2020

 

LETTERE D’INTENTO

 

La gestione delle lettere d’intento cambia nuovamente introducendo nuove regole per il fornitore e l’importatore.

In particolare, la nuova norma stabilisce che l’esportatore abituale deve predisporre, come da modello approvato con provvedimento del 2 dicembre 2016, una dichiarazione d’intento che deve trasmettere telematicamente alle Entrate che rilasciano una apposita ricevuta riportante anche un protocollo di ricezione.

L’esportatore abituale non deve più né annotare in apposito registro la lettera d’intento, né formalmente inviarla al fornitore o consegnarla, in caso di importazione, alla dogana.

Il fornitore a sua volta, però, deve indicare nella fattura emessa senza applicazione dell’imposta gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione presentata dall’esportatore, rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.

 

CESSIONE INTRACOMUNITARIE

 

La modifica, contenuta nella direttiva 2018/1910/Ue, prevede che il codice identificativo IVA e l’invio degli elenchi Intrastat si trasformano da formali in sostanziali. Ciò significa che il cedente nazionale nel momento in cui effettua una cessione intracomunitaria deve indicare sulla fattura il codice identificativo Iva e, poi, deve presentare i relativi modelli Intrastat per poter godere della non imponibilità Iva della cessione stessa.

Dal punto di vista pratico quello che cambia è che il cedente al momento dell’acquisizione dell’ordine da parte del cessionario deve, per ogni transazione, farsi comunicare il numero di identificazione Iva unionale dal cessionario e al momento dell’emissione della fattura deve verificare l’esistenza e la validità di questo codice sul sistema Vies. Si ricorda che tale controllo è possibile sia sul sito delle Dogane che sul sito della Commissione europea e può essere realizzato anche in modo massivo e quindi automatico.

Successivamente, presentare tempestivamente gli elenchi Intrastat.

 

INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

 

A partire dal 1° gennaio 2020 entrano in vigore le nuove disposizioni, che di fatto modificano radicalmente le modalità di fruizione del beneficio, trasformando la maggiorazione del costo – e dei successivi ammortamenti – in un credito di imposta.

Le regole applicative diventano uniche, mentre ciò che cambia è la misura del credito di imposta, che viene sempre commisurato al costo sostenuto per l’acquisto dei beni, ma si modifica in funzione della tipologia dei beni stessi:

  • 6% per i beni materiali generici (ex super ammortamento), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
  • 40% per i beni materiali industria 4.0 fino 2,5 milioni di euro (ex iper ammortamento);
  • 20% per i beni materiali industria 4.0 per l’ammontare che eccede i 2,5 milioni di euro e fino all’importo massimo di 10 milioni di euro;
  • 15% per i beni immateriali industria 4.0 nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700mila euro.

Le regole per il 2020 valgono anche per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2021, a patto che entro il 31 dicembre 2020 risulti accettato il relativo ordine e versato l’acconto del 20 per cento.

Il credito d’imposta, calcolato con le percentuali che abbiamo visto sopra, decorre dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni; per gli investimenti in beni industria 4.0 il credito spetta dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione.

L’utilizzo del credito deve avvenire esclusivamente in compensazione in base all’articolo 17 del Dlgs 241/1997; l’impiego deve avvenire in cinque quote annuali di pari importo, mentre per gli investimenti immateriali industria 4.0 le rate annuali sono ridotte a tre.

Le norme prevedono un nuovo adempimento a carico delle imprese che si vogliono avvalere delle misure: si tratta di una comunicazione al ministero dello Sviluppo economico; il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio di questa comunicazione per ciascuno dei periodi di imposta agevolabili saranno disciplinate da un apposito decreto direttoriale del ministero dello Sviluppo economico.

E’, altresì, presente un meccanismo di recapture nel caso di cessione del bene agevolato; in particolare, il periodo di osservazione durante il quale il bene deve essere mantenuto nell’economia dell’impresa dura fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento.

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Studio S&G

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