• Circolare

Finanziaria 2020

CIRCOLARE DEL 09.01.20 

 

Oggetto: Finanziaria 2020.

Recentemente è stata pubblicata sulla G.U. la c.d. “Legge di bilancio 2020”, contenente tra l’altro le seguenti disposizioni di natura fiscale:

 

“BONUS FACCIATE”

 

È confermata con modifiche e implementazioni l’introduzione della nuova detrazione, c.d. “bonus facciate”, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero / restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68.

Se gli interventi influiscono sulle caratteristiche termiche dell’edificio ovvero interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda dello stesso, è necessario rispettare i requisiti previsti dai DDMM 26.6.2015 e 11.3.2008 e, ai fini dei controlli, quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell’art. 14, DL n. 63/2013 (riguardanti gli interventi di riqualificazione energetica).

La detrazione spettante va ripartita in 10 quote annuali di pari importo (non è previsto un limite massimo di spesa).

 

BUONI PASTO MENSE AZIENDALI

 

Con la modifica della lett. c) del comma 2 dell’art. 51, TUIR è confermato che non concorrono alla formazione del reddito le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di € 4 (buoni pasto cartacei) aumentato a € 8 se rese in forma elettronica (buoni pasto elettronici).

È confermata la non tassazione per:

  • le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro
  • in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro/gestite da terzi;
  • le indennità sostitutive, fino all’importo complessivo giornaliero di € 5,29, delle somministrazioni
  • di vitto corrisposte agli addetti:
  • ai cantieri edili;
  • ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo;
  • ad unità produttive ubicate in zone prive di strutture/servizi di ristorazione.

 

TRACCIABILITÀ DELLE DETRAZIONI

 

È confermato che la detrazione IRPEF del 19% relativa agli oneri di cui all’art. 15, TUIR è riconosciuta a condizione che la spesa sia sostenuta mediante versamento bancario / postale / altri sistemi di pagamento tracciabili di cui all’art. 23, D.Lgs. n. 241/97 (ad esempio, carta di debito / di credito / prepagata).

 

REGIME FORFETARIO

 

È confermata l’introduzione di una serie di modifiche al regime forfetario che restringono la platea dei soggetti interessati all’adozione dello stesso dal 2020. In particolare le modifiche riguardano    le condizioni di accesso / mantenimento del regime, con la conseguenza che molti soggetti forfetari nel 2019 dovranno “ritornare” dal 2020 al regime ordinario.

In sintesi è previsto:

  • il mantenimento del limite di ricavi / compensi dell’anno precedente pari a € 65.000;
  • la reintroduzione del limite (ora pari a € 20.000) relativo alle spese per lavoro (fino al 2018 fissato a € 5.000).

Rilevanti restrizioni sono introdotte (o meglio reintrodotte) anche per quanto riguarda le cause di esclusione disciplinate dal comma 57 dell’art. 1, Finanziaria 2015.

Sono confermate le incompatibilità introdotte dalla Finanziaria 2019 per i collaboratori familiari, per i soci di società di persone e di srl, nonché per i soggetti che operano prevalentemente nei confronti di committenti ex datori di lavoro nel biennio precedente.

È nuovamente operante l’esclusione dal regime forfetario per i soggetti che possiedono redditi da lavoro dipendente / assimilati eccedenti € 30.000.

Sono pertanto penalizzati i dipendenti e i pensionati con redditi superiori al predetto limite i quali dal 2020 sono obbligati ad applicare il regime ordinario. È confermato che la limitazione non opera per i soggetti che hanno cessato il rapporto di lavoro; tuttavia si rammenta che il soggetto che cessa il rapporto di lavoro non può adottare il regime forfetario qualora operi prevalentemente nei confronti dell’ex datore di lavoro.

È incentivato l’utilizzo della fattura elettronica prevedendo la riduzione di un anno del termine di decadenza dell’attività di accertamento ex art. 43, DPR n. 600/73.

È infine espressamente prevista la rilevanza del reddito forfetario per il riconoscimento / determinazione delle deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura tributaria.

 

PROROGA DETRAZIONI

 

È confermata, per effetto della modifica dell’art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:

  • terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
  • partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto; alla data dell’1.1.2020, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2020 il termine entro il quale provvedere:

  • alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;
  • al versamento dell’imposta sostitutiva.

L’imposta sostitutiva risulta ora fissata nelle seguenti misure:

  • 11% (invariata) per le partecipazioni qualificate;
  • 11% (in precedenza 10%) per le partecipazioni non qualificate;
  • 11% (in precedenza 10%) per i terreni.

Si evidenzia che nell’ambito del recente DL n. 162/2019, c.d. “Decreto 1000 proroghe”, è contenuta la proroga per il 2020 delle seguenti detrazioni:

“Bonus verde”, ossia della detrazione IRPEF del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario / detentore dell’immobile sul quale sono effettuati interventi di “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze; recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;

  • Sisma Bonus;
  • Riqualificazione energetica;
  • Recupero edilizio;
  • Bonus Mobili

 

COMPENSAZIONE CREDITI TRIBUTARI

 

È confermata la revisione delle modalità di utilizzo in compensazione dei crediti IRPEF / IRES / IRAP emergenti dalle relative dichiarazioni allineandole a quanto attualmente previsto ai fini IVA.

In particolare, a seguito della modifica degli artt. 17, D.Lgs. n. 241/97 e 37, DL n. 223/2006, è previsto che, con riferimento ai crediti

maturati a decorrere dal 2019, la compensazione nel mod. F24:

  • del credito IVA annuale / trimestrale;
  • del credito IRPEF / IRES / IRAP e imposte sostitutive;

per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata esclusivamente tramite i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale / istanza da cui emerge il credito.

Per poter utilizzare in compensazione nel mod. F24 i crediti relativi alle imposte dirette e sostitutive / IRAP, per importi superiori a € 5.000 annui, è necessario rispettare le seguenti condizioni:

  • preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito;
  • presentazione del mod. F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

N.B.: Quest’ultima condizione si applica anche all’utilizzo in compensazione dei crediti maturati dal sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi / bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, rimborsi da mod. 730 e Bonus Renzi € 80) nonché da parte dei soggetti “privati” (non titolari di partita IVA).

 

PERIODICITÀ SPESOMETRO ESTERO

 

In sede di conversione con la modifica del comma 3-bis dell’art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, è disposto che la trasmissione del c.d. spesometro estero va effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento (in precedenza entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione / ricezione della fattura).

 

LIMITE UTILIZZO DENARO CONTANTE

 

È confermata, a seguito dell’introduzione del nuovo comma 3-bis all’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007, la graduale riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante a:

  • € 2.000 a decorrere dall’1.7.2020 fino al 31.12.2021;
  • € 1.000 a decorrere dall’1.1.2022.

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Studio S&G

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