CIRCOLARE DEL 20.07.2020
Oggetto: Credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro / sanificazione e acquisto DPI
Recentemente, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta fornendo una serie di interessanti chiarimenti in merito ai predetti crediti d’imposta.
In particolare, oltre all’ambito soggettivo, l’Agenzia ha esaminato le spese agevolabili, le modalità e i termini, nonché le opzioni di utilizzo dei crediti d’imposta in esame.
La stessa Agenzia ha emanato uno specifico Provvedimento in base al quale i soggetti interessati devono provvedere ad inviare una comunicazione dell’ammontare delle spese agevolabili sostenute / che prevedono di sostenere (tale aspetto sarà oggetto di una prossima Informativa).
Tra gli interventi adottati nel DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, il Legislatore:
- con l’art. 120, ha introdotto un credito d’imposta in relazione alle spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro alle misure necessarie al contenimento / prevenzione del contagio COVID-19;
- con l’art. 125, ha previsto un ulteriore credito d’imposta riferito alle spese sostenute per:
- la sanificazione dei luoghi di lavoro;
- acquisto di dispositivi di protezione (DPI) per la tutela della salute dei lavoratori e degli
CREDITO D’IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO
L’agevolazione in esame è riconosciuta a favore degli esercenti attività d’impresa / lavoratori autonomi in luogo aperto al pubblico (ovvero, “in luogo al quale il pubblico possa liberamente accedere, senza limite o nei limiti della capienza, ma solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo”) di cui all’Allegato 1, DL n. 34/2020, ossia:
CODICI ATTIVITA’:
551000: Alberghi
552010: Villaggi turistici
552020: Ostelli della gioventù
552030: Rifugi di montagna
552040: Colonie marine e montane
552051: Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
552052: Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
553000: Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
559010 : Gestione di vagoni letto
559020: Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
561011: Ristorazione con somministrazione
561012: Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020: Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030: Gelaterie e pasticcerie
561041: Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042: Ristorazione ambulante
561050: Ristorazione su treni e navi
562100: Catering per eventi, banqueting
562910: Mense
562920: Catering continuativo su base contrattuale
563000: Bar e altri esercizi simili senza cucina
591400: Attività di proiezione cinematografica
791100: Attività delle agenzie di viaggio
791200: Attività dei tour operator
799011: Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
799019: Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
799020: Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
823000: Organizzazione di convegni e fiere
900101: Attività nel campo della recitazione
900109: Altre rappresentazioni artistiche
900201: Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
900202: Attività nel campo della regia
900209: Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
900400: Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
910100: Attività di biblioteche ed archivi
910200: Attività di musei
910300: Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
910400: Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
932100: Parchi di divertimento e parchi tematici
932920: Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
960420: Stabilimenti termali
Le spese per le quali è riconosciuto il beneficio in esame possono essere individuate nelle due seguenti tipologie:
- interventi agevolabili: gli interventi edilizi per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni e l’acquisto di arredi di sicurezza;
- investimenti agevolabili: quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti.
Il credito d’imposta in esame spetta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020 (al netto IVA, ovvero IVA compresa se indetraibile) per un massimo di € 80.000.
Di conseguenza, l’ammontare massimo del credito spettante risulta pari a € 48.000 (80.000 x 60%).
Il credito d’imposta in esame è utilizzabile in compensazione nel 2021 esclusivamente tramite il mod. F24 (con una prossima Risoluzione sarà istituito l’apposito codice tributo).
Con riferimento al credito d’imposta previsto dal citato art. 120, relativo alle spese sostenute per adeguare gli ambienti di lavoro alle misure necessarie al contenimento / prevenzione del contagio COVID-19, la comunicazione in esame va presentata nel periodo 20.7.2020 – 30.11.2021.
CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE / ACQUISTO DPI
L’art. 125, DL n. 34/2020, dopo aver abrogato gli artt. 64, DL n. 18/2020 e 30, DL n. 23/2020 (che prevedevano uno specifico credito d’imposta, a favore delle imprese / lavoratori autonomi per la sanificazione degli ambienti / strumenti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio da COVID-19) ha rivisto l’agevolazione in esame, prevedendo a favore di imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali (compresi ETS / Enti religiosi riconosciuti) un credito d’imposta pari al 60% (fino ad un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario) delle spese sostenute nel 2020 per:
- la sanificazione degli ambienti lavorativi / strumenti utilizzati;
- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI).
Il beneficio è riconosciuto per le spese, sostenute nel 2020, di:
- sanificazione degli ambienti in cui è esercitata l’attività lavorativa / istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività.
- acquisto di:
- DPI (ad esempio, mascherine chirurgiche / Ffp2 / Ffp3 / guanti / visiere / occhiali protettivi / tute protettive / calzari) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa UE;
- prodotti detergenti / disinfettanti;
- dispositivi di sicurezza diversi dai precedenti e relative spese di installazione (ad esempio, termometri / termoscanner / tappeti / vaschette decontaminanti e igienizzanti) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa UE;
- dispositivi (ad esempio, barriere / pannelli protettivi) per il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale e relative spese di installazione.
Sul punto, nella citata Circolare 20/E, l’Agenzia delle Entrate specifica che sono agevolabili soltanto le spese per l’acquisto di DPI certificati conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalle norme UE. A tal fine, il beneficiario deve conservare la relativa documentazione da esibire in caso di controllo.
Il credito d’imposta in esame è utilizzabile:
- in compensazione esclusivamente tramite il mod. F24 (con una prossima Risoluzione sarà istituito l’apposito codice tributo);
- può essere ceduto nel periodo 19.5.2020 – 31.12.2021, anche parzialmente, ad altri soggetti (compresi istituti di credito / intermediari finanziari).
Con riferimento al credito d’imposta previsto dal citato art. 125, relativo alle spese sostenute per la sanificazione dei luoghi di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione (DPI) per la tutela della salute dei lavoratori e degli utenti, la comunicazione all’agenzia delle entrate delle spese effettuate fino al mese precedente l’invio e delle spese presunte fino al 31.12.2020, va presentata dal 20.7 al 7.9.2020.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.