CIRCOLARE DEL 16.07.2020
Il D.L. 3/2020, recante “Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente”, è stato convertito con modificazioni dalla L. 21 del 2 aprile 2020, pubblicata sulla G.U. n. 90 del 4 aprile 2020 e in vigore dal medesimo giorno.
Dal 1° luglio 2020, pertanto, il bonus 80 euro non sarà più erogato, perché sostituito dal trattamento integrativo dei redditi e dall’ulteriore detrazione fiscale previsti dal D.L. 3/2020, ora convertito in Legge, con l’ampliamento del numero di rate per l’eventuale trattenuta di quanto non spettante.
Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
Nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49 (redditi di lavoro dipendente), con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a) (pensioni e assegni equiparati), e 50 (redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente), comma 1, lettere a) (soci delle cooperative), b) (indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità), c) (borsa di studio o assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale), c-bis)(amministratore, sindaco o revisore, collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e
simili, partecipazione a collegi e commissioni, altri rapporti di collaborazione), d) (remunerazioni dei sacerdoti, le congrue e i supplementi di congrua), h-bis) (prestazioni pensionistiche ex D.Lgs. 124/1993) e l) (soggetti impegnati in LSU), Tuir, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, Tuir (altre detrazioni), è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, che:
- non concorre alla formazione del reddito;
- è di importo pari a 600 euro per l’anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall’anno 2021, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro;
- è rapportato al periodo di lavoro;
- spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020.
I sostituti d’imposta:
- riconoscono in via automatica il trattamento integrativo, ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020;
- verificano in sede di conguaglio la spettanza dello stesso e, se non spettante, provvedono al recupero del relativo importo, tenendo conto dell’eventuale diritto all’ulteriore detrazione, in 8 rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio, se di importo superiore a 60 euro;
- compensano il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo mediante l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17, D.Lgs. 241/1997.
Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati
In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, ai titolari dei redditi sopra elencati, spetta, per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, secondo le seguenti modalità:
TRA 28.001 E 35.000 EURO LORDI L’ANNO
Ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente Luglio – Dicembre 2020:
480 euro a cui si aggiunge l’importo corrispondente a 120* 35.000 – (reddito complessivo) / 7.000
Esempio: chi guadagna 33.000 euro lordi annui riceverà una ulteriore detrazione pari a 514 euro (85,71 euro al mese).
TRA 35.001 E 40.000 EURO LORDI L’ANNO
Ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente Luglio – Dicembre 2020:
480 euro* 40.000 – reddito complessivo / 5.000
Esempio : chi guadagna 38.000 euro lordi annui riceverà una ulteriore detrazione pari a 192 euro (32 euro al mese).
OLTRE 40.000 EURO: Nessuna ulteriore detrazione.
La detrazione è determinata in funzione del numero dei giorni di lavoro nel secondo semestre del 2020.
Nel caso in cui sede di conguaglio si verifichi che tale detrazione non spetti, i sostituti di imposta provvedono al recupero dell’importo. Il recupero è effettuato in 8 rate (invece che 4) di pari ammontare qualora lo stesso ecceda 60 euro.
I sostituti d’imposta:
- riconoscono l’ulteriore detrazione ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020;
- verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa e, qualora in tale sede l’ulteriore detrazione si riveli non spettante, provvedono al recupero del relativo importo, in 8 rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio se lo stesso superi 60 euro.
Abrogazione bonus 80 euro
Il comma 1-bis dell’articolo 13, Tuir, è abrogato dal 1° luglio 2020.
Determinazione del reddito complessivo
Ai fini della determinazione del reddito complessivo per le disposizioni sopra evidenziate:
- rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell’articolo 44, comma 1, D.L. 78/2010 (incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero) e dell’articolo 16, D.Lgs. 147/2015 (regime speciale per lavoratori impatriati);
- il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.