CIRCOLARE DEL 02.09.2020
Oggetto: “Decreto Agosto”
ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEL 50% DELLE SOMME IN SCADENZA AL 16.9.2020
Il DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, ha disposto la sospensione di alcuni termini dei versamenti tributari / contributivi, scadenti, in linea generale, entro il mese di marzo e dei relativi adempimenti in scadenza fino al 31.5.2020. Con riferimento ai versamenti, la ripresa è stata fissata, in generale, al 31.5.2020 (differito all’1.6 essendo il 31.5 domenica).
L’art. 18, DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”, ha disposto la sospensione fino al 30.6.2020 dei versamenti tributari / contributivi / premi INAIL scadenti nei mesi di aprile / maggio 2020.
Successivamente, l’art. 127, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, ha disposto la proroga dall’01.06.2020 al 16.9.2020 della ripresa dei versamenti sospesi dal c.d. “Decreto Cura Italia” prevedendo, entro tale data, il versamento:
- in unica soluzione;
- della prima rata qualora il contribuente scelga la rateizzazione, consentita fino ad un massimo di 4 rate mensili.
Ora, l’art. 97, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, prevede la possibilità di effettuare i predetti versamenti, senza applicazione di sanzioni / interessi:
- per un importo pari al 50% delle somme sospese:
- in unica soluzione entro il 16.09.2020;
- in un massimo di 4 rate mensili di pari importo (prima rata entro il 16.09.2020);
- per il restante 50% in un massimo di 24 rate mensili di pari importo (prima rata entro il 16.01.2021).
Di conseguenza, il contribuente ha a disposizione 2 alternative per la ripresa dei versamenti sospesi fino al 16.09.2020 dal c.d. “Decreto Rilancio”:
ALTERNATIVA n. 1
- Versamento in un’unica soluzione il 16.09.2020
- Versamento in forma rateale in un numero max di 4 rate con decorrenza 16.09.2020 (prima scadenza) senza interessi aggiuntivi
ALTERNATIVA n. 2
- 50% delle somme dovute:
– o con versamento in un’unica soluzione il 16.09.2020
– oppure con versamento in forma rateale in un numero max di 4 rate con decorrenza 16.09.2020 (prima scadenza) senza interessi aggiuntivi
- restante 50%: con versamento in forma rateale con un max di 24 rate con decorrenza 16.01.2020 (prima scadenza) senza interessi aggiuntivi
PROROGA VERSAMENTO ACCONTI 2020
Con il DPCM 27.06.2020 è stata disposta la proroga al 20.07.2020 (20.08 con la maggiorazione dello 0,40%) del termine per il versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 delle imposte sui redditi / IRAP (per i soggetti che non potevano beneficiare dell’esenzione prevista dal DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”), in scadenza il 30.6.2020, nonché del saldo IVA 2019 a favore dei soggetti ISA.
La proroga riguarda(va) i soggetti:
- con ricavi / compensi non superiori a € 5.164.569;
- esercenti un’attività d’impresa / lavoro autonomo per la quale è stato approvato il relativo ISA, a prescindere dall’applicazione o meno dello stesso (compresi i contribuenti minimi / forfetari e quelli che dichiarano una causa di esclusione dagli ISA).
Ora, a favore dei predetti soggetti, il c.d. “Decreto Agosto” prevede la proroga anche del termine di versamento della seconda / unica rata dell’acconto 2020 delle imposte sui redditi / IRAP.
Il nuovo termine di versamento è fissato al 30.04.2021.
Per poter beneficiare della proroga in esame è necessario che il soggetto abbia subito una riduzione del fatturato / corrispettivi del primo semestre 2020 di almeno il 33% rispetto a quello del primo semestre 2019.
SOSPENSIONE VERSAMENTI CARTELLE DI PAGAMENTO / AVVISI
Il DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” ha disposto la proroga dal 31.05 al 31.08.2020 del termine stabilito dal comma 1 dell’art. 68, DL n. 18/2020. Di conseguenza relativamente alle somme derivanti da:
- cartelle di pagamento;
- avvisi di accertamento e avvisi di addebito inps esecutivi;
- atti esecutivi emessi dagli enti locali:
risultano sospesi i termini di versamento in scadenza nel periodo 08.03.2020 – 31.8.2020
I versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30.9.2020.
Ora, con la modifica del comma 1 del citato art. 68, la sospensione è ulteriormente differita al 15.10.2020, con la conseguenza che i versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30.11.2020.
Infine, per effetto della modifica del comma 2-ter del citato art. 68, è previsto che relativamente ai piani di dilazione in essere all’08.03.2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 15.10.2020 (anziché 31.8.2020), la decadenza dal beneficio della rateazione con conseguente iscrizione a ruolo dell’intero importo ancora dovuto si determina in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di 10 rate, anche non consecutive.
ESTESO IL BONUS LOCAZIONE IMMOBILI AL CANONE DI GIUGNO
Con il recente c.d. “Decreto Agosto” il Legislatore ha esteso il bonus anche al canone relativo al mese di giugno (luglio, per le strutture turistico ricettive).
Il credito d’imposta in esame:
- è riconosciuto nella misura del:
- 60% del canone mensile di locazione / leasing / concessione di immobili sopra descritti (20% per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi 2019 superiori a € 5 milioni);
- 30% del canone in caso di contratto di servizi a prestazioni complesse / affitto d’azienda (10% per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi 2019 superiori a € 5 milioni);
- è commisurato:
- all’importo pagato nel 2020 per i canoni di locazione / leasing (“operativo”) / concessione riferiti ai mesi di marzo / aprile / maggio;
- all’importo pagato nel 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile / maggio / giugno per le predette strutture turistico ricettive con attività solo stagionale;
a condizione che il locatario abbia subito una riduzione del fatturato / corrispettivi pari ad almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019 (se esercente attività economica).
Come sopra accennato, la lett. b) del comma 1 del citato art. 77, ha esteso il credito d’imposta in esame anche al canone relativo al mese di giugno (luglio, per le predette strutture turistico ricettive).
PROROGA MORATORIA FINANZIAMENTI ALLE PMI
Al fine di sostenere le attività danneggiate dal COVID-19, l’art. 56, DL n. 18/2020 ha riconosciuto, a fronte di un’apposita comunicazione, una serie di misure di sostegno finanziario a favore delle PMI, come definite dalla Raccomandazione della Commissione UE n. 2003/361/CE, con sede in Italia. In particolare si rammenta che ai sensi del comma 2 del citato art. 56:
- per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti al 29.02.2020, o se successivi, al 17.03.2020, gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.09.2020;
- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 29.09.2020 i contratti sono prorogati fino al 30.09.2020;
- per i mutui / altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate / canoni di leasing in scadenza entro il 29.09.2020 è sospeso fino al 30.09.2020. È possibile richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale.
Ora, il comma 1 dell’art. 65 dispone che il termine del 30.09.2020 sopra indicato è differito al 31.01.2021.
Per le imprese che alla data del 15.08.2020 risultano:
- già ammesse alle misure di sostegno previste dal comma 2 del citato art. 56, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salvo rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 30.09.2020;
- non ancora ammesse alle misure di sostegno di cui al citato comma 2, possono essere ammesse alle stesse entro il 31.12.2020, secondo le medesime condizioni e modalità previste dall’art. 56.
Il comma 3 dell’art. 65 in esame dispone infine che, per le imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno, il termine di 18 mesi per l’avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo art. 56, comma 8, decorre dal nuovo termine fissato al 31.01.2021.
Anche la sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie per le imprese che fruiscono dei sostegni finanziari in esame è prorogata al 31.01.2021.
RIVALUTAZIONE GENERALE BENI D’IMPRESA / PARTECIPAZIONI
È riproposta una nuova rivalutazione dei beni d’impresa (ad esclusione dei c.d. “immobili merce”) e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali.
La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2020 e riguarda i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2019 (non è previsto, a differenza delle precedenti disposizioni, che la rivalutazione debba interessare i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea).
Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un’apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d’imposta.
È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva IRES / IRAP pari al 10%.
Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dall’esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2021) tramite il versamento di un’imposta sostitutiva pari al 3% (non è previsto, a differenza delle precedenti rivalutazioni, una diversa percentuale per i beni ammortizzabili / non ammortizzabili).
In caso di cessione / assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (in generale, 01.01.2024), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.
Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l’eventuale affrancamento della riserva vanno versate in un massimo di 3 rate di pari importo entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi relative rispettivamente al 2020, 2021 e 2022.
Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.
A seguito dell’espresso richiamo contenuto nel comma 7 trovano applicazione, “in quanto compatibili”, le disposizioni degli artt. 11, 13, 14 e 15, Legge n. 342/2000 e del relativo Decreto attuativo n. 162/2001, del Decreto n. 86/2002 nonché dei commi 475, 477 e 478 dell’art. 1, Legge n. 311/2004. In particolare la rivalutazione può quindi essere effettuata anche da parte di società di persone / ditte individuali.
Lo Studio rimane a disposizione per assistere e provvedere alla trasmissione telematica della comunicazione all’agenzia delle entrate.