CIRCOLARE DEL 06.10.2020
Oggetto: FATTURE ELETTRONICHE: LE NUOVE CODIFICHE / DOCUMENTI UTILIZZABILI DALL’01.10.2020
L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le Specifiche tecniche relative alla fatturazione elettronica, prevedendo, in particolare:
- nuovi codici “Tipo documento”;
- un maggior dettaglio dei codici “Natura” dell’operazione.
I nuovi codici sono utilizzabili dall’1.10.2020. Gli stessi saranno obbligatori dall’1.1.2021 (fino al 31.12.2020 è possibile quindi utilizzare gli attuali codici).
NUOVI TIPI DOCUMENTO
Sono stati introdotti nuovi codici per gestire le seguenti fattispecie:
- integrazione fatture reverse charge interno (TD16) / acquisti intraUE (TD18) e integrazione / autofattura acquisti di servizi / beni dall’estero (TD17 e TD19);
- regolarizzazione splafonamento (TD21);
- estrazione beni da un deposito IVA (TD22) e estrazione beni da un deposito IVA con versamento dell’IVA (TD23);
- fattura differita ex art. 21, comma 4, lett. a), DPR n. 633/72, ossia riferita a cessioni di beni la cui consegna / spedizione risulta da DDT / altro documento idoneo, nonché per le prestazioni di servizi individuabili tramite idonea documentazione (TD24. La fattura va emessa / inviata al SdI entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
- fattura differita ex art. 21, comma 4, lett. b), DPR n. 633/73, ossia fattura riferita a cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente (TD25). In tal caso la fattura va emessa / inviata al SdI entro il mese successivo a quello della consegna / spedizione dei beni;
- cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (TD26);
- fattura per autoconsumo / cessioni gratuite senza rivalsa (TD27).
TD01
Fattura
TD02
Acconto / Anticipo su fattura
TD03
Acconto / Anticipo su parcella
TD04
Nota di Credito
TD05
Nota di Debito
TD06
Parcella
TD16NEW
Integrazione fattura reverse charge interno
N.B. Il nuovo codice TD16 va utilizzato per integrare tramite SdI le fatture ricevute senza IVA in applicazione del reverse charge interno (ad esempio, operazioni ex art. 17, commi 5 e 6, DPR n. 633/72, ossia, cessioni di oro da investimento/ industriale, prestazioni di servizi di pulizia, demolizione / installazione di impianti / completamento relative ad edifici, ecc.).
TD17NEW
Integrazione / autofattura per acquisto servizi dall’estero
N.B. Il nuovo codice TD17 va utilizzato per integrare / autofatturare tramite SdI le fatture ricevute senza IVA relative agli acquisti di servizi da soggetti non residenti (ad esempio, fornitura di una consulenza ad una società italiana da parte di una società greca).
TD18NEW
Integrazione per acquisto di beni intraUE
N.B. Il nuovo codice TD18 va utilizzato per integrare tramite SdI le fatture ricevute senza IVA relative agli acquisti di beni da soggetti UE (ad esempio, acquisto da parte di una società italiana di un macchinario da una società tedesca).
TD19NEW
Integrazione / autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72
N.B. Il nuovo codice TD19 va utilizzato per integrare / autofatturare tramite SdI le fatture ricevute senza IVA relative ad acquisti da soggetti non residenti di beni esistenti in Italia.
TD20NEW
Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6 comma 8, D.Lgs. n. 471/97 o art. 46 comma 5, DL n. 331/93).
N.B. Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nelle FAQ 19.7.2019, n. 65 e 72 disponibili nell’area “Fatturazione elettronica” del proprio sito Internet, il codice “TD20” va utilizzato esclusivamente per le autofatture “da regolarizzazione” emesse dall’acquirente / committente a seguito dell’omessa / irregolare fatturazione da parte del cedente / prestatore ai sensi dell’art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/97. In tal caso si rammenta che nella sezione “Dati del cedente/prestatore” vanno inseriti quelli relativi al fornitore che avrebbe dovuto emettere la fattura e nella sezione “Dati del cessionario/committente” vanno inseriti quelli relativi al soggetto che emette e trasmette via SdI il documento (Informativa SEAC 26.7.2019 n. 221);
TD21NEW
Autofattura per splafonamento
N.B. L’esportatore abituale che riscontra di aver splafonato, ossia di aver acquistato senza applicazione dell’IVA in misura superiore all’ammontare del plafond disponibile, può regolarizzare tale violazione utilizzando il nuovo codice TD21. A tal fine, come desumibile dalle nuove Specifiche tecniche, qualora sia utilizzato il codice TD21, i dati del cedente / prestatore devono essere gli stessi del cessionario / committente (non vanno indicati i dati del fornitore).
TD22NEW
Estrazione beni da un deposito IVA
TD23NEW
Estrazione beni da un deposito IVA con versamento dell’IVA (tramite mod. F24)
TD24NEW
Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a)
TD25NEW
Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo, lett. b)
TD26NEW
Cessione beni ammortizzabili e passaggi interni (ex art. 36, DPR n. 633/72)
TD27NEW
Fattura per autoconsumo (ex art. 2, comma 2, n. 5, DPR n. 633/72) / cessioni gratuite senza rivalsa (ex art. 2, comma 2, n. 4, DPR n. 633/72)
In attesa degli auspicati chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, possono essere effettuate le seguenti considerazioni:
- non è stato dedicato uno specifico “Tipo documento” all’acquisto di beni / servizi da un agricoltore esonerato ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72 per il quale l’acquirente deve emettere una (auto) fattura con le modalità e nei termini di cui all’art. 21, DPR n. 633/72 per conto del cedente al quale va consegnata una copia della stessa. Posto che l’autofattura va emessa in formato elettronico, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nelle FAQ 19.7.2019, n. 62 e 85 disponibili nell’area “Fatturazione elettronica” del proprio sito Internet:nel campo “TipoDocumento” va riportato il codice “TD01”;al fine di segnalare che la fattura è emessa per conto dell’agricoltore, nel campo “SoggettoEmittente” va selezionata la voce “Cessionario / Committente”;
- in merito all’integrazione della fattura con reverse charge interno / estero l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità di procedere all’integrazione del documento cartaceo con l’aliquota IVA e l’imposta e alla “doppia” annotazione, senza transitare dallo SdI (Informative SEAC 29.8.2019, n. 240 e 3.12.2018, n. 346). Tale possibilità rimane valida senz’altro fino al 31.12.2020. Dovrà essere chiarito se dall’1.1.2021 l’unica modalità utilizzabile è quella elettronica (utilizzo obbligatorio dei nuovi “Tipo documento” TD16, TD17, TD18 e TD19);
- l’utilizzo dei nuovi “Tipo documento” da TD17 a TD19 dovrebbe evitare la compilazione del c.d. “spesometro estero”. Infatti, come disposto dall’art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015, l’invio dei dati non è richiesto per le operazioni per le quali è stata: emessa bolletta doganale (importazioni / esportazioni);emessa / ricevuta fattura elettronica;
- l’utilizzo del nuovo “Tipo documento” TD26 relativamente alla cessione di beni ammortizzabili / passaggi interni ex art. 36, DPR n. 633/72 consentirà all’Agenzia di effettuare la “rettifica” al fine della determinazione del volume d’affari (rigo VE40 del mod. IVA);
- in merito alla fattura per autoconsumo / cessioni gratuite senza rivalsa, l’utilizzo del nuovo “Tipo documento” TD27 consente l’emissione dell’autofattura tramite SdI per le operazioni nelle quali il cedente / prestatore coincide con l’acquirente / committente.
NUOVI CODICI NATURA OPERAZIONE
Con le nuove Specifiche tecniche sono state dettagliate maggiormente la “Natura” delle operazioni:
- non soggette IVA (N2);
- non imponibili (N3);
- reverse charge (N6);
prevedendone una suddivisione in più codici a seconda della tipologia dell’operazione (N2.1 e N2.2 / da N3.1 a N3.6 / da N6.1 a N6.9). Si rammenta che la natura dell’operazione va specificata in presenza di un’operazione senza indicazione dell’IVA.A decorrere dall’1.1.2021 non è più possibile utilizzare il codice generico N2, N3 o N6 (per le fatture semplificate non sono più utilizzabili i codici N2 e N3).
N1
Escluse ex art. 15
N2 (NON SOGGETTE)
N2.1 Non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72
N2.2 Non soggette – altri casi
N3 (NON IMPONIBILI)
N3.1 Non imponibili – esportazioni
N3.2 Non imponibili – cessioni intraUE
N3.3 Non imponibili – cessioni verso San Marino
N3.4 Non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
N3.5 Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
N4
Esenti
N5
Regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6 (INVERSIONE CONTABILE)
N6.1 Inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2 Inversione contabile – cessione di oro e argento puro
N6.3 Inversione contabile – subappalto nel settore edile
N6.4 Inversione contabile – cessione di fabbricati
N6.5 Inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
N6.6 Inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
N6.7 Inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8 Inversione contabile – operazioni settore energetico
N6.9 Inversione contabile – altri casi
N7
IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza ex artt. 40 commi 3 e 4 e 41 comma 1, lett. b, DL n. 331/93; prestazioni di servizi di telecomunicazioni, tele- radiodiffusione ed elettronici ex artt. 7-sexies, lett. f e g, DPR n. 633/72 e 74-sexies, DPR n. 633/72).
Anche relativamente ai predetti nuovi codici “Natura operazione”, in attesa degli auspicati chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, possono essere effettuate le seguenti considerazioni:
- in merito alle operazioni non soggette, l’utilizzo del nuovo codice N2.1 è collegabile alle operazioni di rigo VE34 del mod. IVA relativo alle operazioni non soggette all’imposta ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72. Dovrà essere chiarito se, ora, per le prestazioni generiche UE ex art. 7-ter, DPR n. 633/72 va utilizzato il nuovo codice N2.1. In passato l’Agenzia aveva riconosciuto la validità del codice N6. Tale codice però dall’1.1.2021 non risulta più utilizzabile. Tra le operazioni identificate dal nuovo codice N2.2 può essere richiamata la quota non soggetta (60%) riferita alla cessione delle autovetture acquistate con IVA detratta nella misura del 40%;
- in merito alle operazioni non imponibili:
- i nuovi codici da N3.1 a N3.4 corrispondono alle operazioni dei campi da 2 a 5 di rigo VE30 del mod. IVA relativi alle operazioni non imponibili che concorrono alla formazione del plafond;
- il nuovo codice N3.5 corrisponde alle operazioni da indicare a rigo VE31 del mod. IVA;
- il nuovo codice N3.6 corrisponde alle operazioni da indicare a rigo VE32 del mod. IVA. Dalla lettura della descrizione dei nuovi codici non appare specificato il codice utilizzabile per le operazioni ex art. 9, DPR n. 633/72;
- in merito alle operazioni soggette a reverse charge, i nuovi codici da N6.1 a N6.8 sono collegabili alle operazioni da evidenziare nei campi da 2 a 9 di rigo VE35 del mod. IVA. In particolare va evidenziato che per le fatture relative alle prestazioni di servizi rese da subappaltatori nel settore edile di cui alla lett. a) del comma 6 dell’art. 17, DPR n. 633/72 va utilizzato il codice N6.3 mentre per quelle relative ai servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti / completamento di edifici di cui alla lett. a-ter del citato comma 6 va utilizzato il codice N6.7.
Lo Studio rimane a disposizione per assistere e provvedere alla trasmissione telematica della comunicazione all’agenzia delle entrate