• Circolare

Decreto Cura Italia

CIRCOLARE DEL 19.03.2020

Oggetto: Decreto Cura Italia

Recentemente è stata pubblicata sulla G.U. il c.d. “Decreto Cura Italia”, contenente tra l’altro le seguenti disposizioni:

Agevolazioni:

  • Ai liberi professionisti con partita IVA attiva alla data 23.2.2020 e ai co.co.co. attivi alla data del 23.2.2020 iscritti alla gestione separata INPS, che non siano titolari di pensioni e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie è riconosciuta una indennità una tantum di euro 600, per il mese di marzo, che non concorre alla formazione del redito ed è erogata dall’INPS, previa domanda

 

  • Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago che non siano titolari di pensioni e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie è riconosciuta una indennità una tantum di euro 600, che non concorre alla formazione del redito ed è erogata dall’INPS, previa domanda.

 

  • Per i lavoratori dipendenti e autonomi, compresi i professionisti iscritti agli enti di diritti privato di previdenza obbligatoria che a causa del COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività o il rapporto di lavoro, e che nel 2019 hanno prodotto un redito da lavoro non superiore a 10 000 euro è istituito il “Fondo per il redito di ultima istanza” per garantire a loro una indennità.

 

  • Ai titolari di reddito di lavoro dipendente (art. 49, comma 1, lett. a) DPR 917/1986) spetta un premio per il mese di marzo 202 di euro 100, da rapportare al numero di giorni svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese, che non concorre al reddito, a condizione che non possiedano un reddito complessivo superiore a € 40.000. L’incentivo è riconosciuto dai sostituti d’imposta in via automatica dalla retribuzione di aprile ed entro operazioni di conguaglio di fine anno. I sostituti compensano l’incentivo.

 

  • Credito d’imposta per: esercenti attività d’impresa; esercenti arti o professioni.

Per sanificazione ambienti di lavoro, per il 2020, pari al 50% delle spese di sanificazione di ambienti e  strumenti di lavoro fino ad un massimo di € 20.000 (riconosciuto fino ad esaurimenti importo di € 50.000.000 per il 2020) Ci vuole decreto attuativo entro 60 gg.

 

  • Credito d’imposta per: esercenti attività d’impresa.

Il credito d’imposta, utilizzabile in compensazione, è pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo 2020  riferito a immobili C/1 (negozi e botteghe). Il credito d’imposta non si applica a (all. 1 e 2 DPCM  11.03.2020):ipermercati, Supermercati, Discount di alimentari, Minimercati, Altri esercizi non specializzati di alimentari vari, Commercio al dettaglio di prodotti surgelati, Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici, Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati, Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4), Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico, Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione, Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici, Farmacie, Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica, Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati, Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale, Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici, Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia, Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini, Commercio al  dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione, Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono, Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici, Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, Attività delle lavanderie industriali, Altre lavanderie, tintori, Servizi di pompe funebri e attività connesse.

 

  • Spetta una detrazione per le erogazioni in denaro effettuate da: persone fisiche e enti non commerciali.

In favore di: Stato, Regioni, Enti locali territoriali, Enti o istituzioni pubbliche, Fondazioni, Associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziarie interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica Covid-19. La detrazione dall’Irpef lorda è pari al 30% per un importo non superiore a € 30.000.  Se l’erogazione liberale è effettuata da soggetti titolari di reddito d’impresa, in base all’art. 27, della L. 133/1999:

    • è deducibile dal reddito d’impresa ai fini delle relative imposte
    • non è soggetta all’imposta di donazione.

Tali erogazioni sono deducibili, ai fini Irap, nell’esercizio in cui avviene il versamento.

  • I datori di lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l’attività a causa del COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di acceso all’assegno ordinario (con causale “emergenza COVID-2019”) per i periodi decorrenti dal 23.2.2020 e per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il 31.8.2020. Si specifica che ad oggi la procedura di invio delle domande non è ancora stata attivata.

 

  • Per le società di capitali l’assemblea ordinaria, in deroga agli articoli 2364, comma 2, e 2478-bis, po’ essere convocata entro 280 della chiusura dell’esercizio. Anche in deroga allo statuto l’espressione del voto po’ essere effettuata in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento in assemblea può essere effettuato mediante mezzi con telecomunicazione, purché sia previsto nell’avviso di convocazione.

 

  • Fondo di solidarietà per mutui prima casa: ammissione anche per lavoratori autonomi e professionisti con calo del fatturato superiore al 33% in un trimestre successivo al 21.2.2020 rispetto all’ultimo trimestre 2019. Interessi compensativi pagati al 50% dal Fondo.

 

  • Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19 (art. 56) : al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19 le imprese in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall’art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti misure di sostegno finanziario:
    • per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
    • per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
    • per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali    agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di  nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i  rimborsi in conto capitale.

L’impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

 

Sospensioni e rivio dei termini:

 

  • Per tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi, per il periodo compreso tra il 08.03.2020 e il 31.05.2020: gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale. Restano ferme le disposizioni riguardanti i termini relativi all’invio delle certificazioni uniche in scadenza al 31.03.2020. Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30.06.2020 senza sanzioni.

 

  • Slittano dal 16.03.2020 al 20.03.2020 i versamenti nei confronti di pubbliche amministrazioni (compresi i tributi), compresi quelli per contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria.

 

  • Sospensione dal 08.03.2020 al 31.05.2020 dei termini relativi alle attività di: liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, contenzioso da parte degli Uffici e degli Enti impositori.

 

  • Sospensione dei termini di versamento che scadano dal 8.3.2020 al 31.5.2020 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, non che dagli avvisi di accertamento anche relativi all’INPS. I versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30.6.2020. Non si rimborsa quanto già versato. Si applica art. 12 D.lgs. 159/2015.

N.B.: Non sono sospese le rate degli avvisi bonari.

 

  • I procedimenti relativi alle commissioni tributarie, sospesi dal giorno 9.3.2020 e fino al 22.3.2020 dall’art. 1, comma 4, D.L. n.11/2020, sono ulteriormente sospesi fino al 15.4.2020.

 

  • Differimento dei versamenti come a seguire:

CONTRIBUENTE:

Imprese turistico – ricettive,  agenzie di viaggio e turismo, tour operator, società sportive, professionistiche e dilettantistiche, soggetti che  gestiscono stadi, impianti  sportivi, palestre, club e  strutture  per danza, fitness e  culturismo, centri sportivi,  piscine e centri natatori,  ricevitorie del lotto, ristoranti,  gelaterie, pasticcerie, bar e pub,  aziende termali ecc

VERSAMENTO O ADEMPIMENTO SOSPESO:

Sospesi dal 2 marzo al 30 aprile 2020   i versamenti delle ritenute sui redditi   di lavoro dipendente e assimilati, dei   contributi e premi previdenziali.   Sospesi i versamenti Iva in scadenza a   marzo 2020 (al momento, non è   previsto un termine per la ripresa dei   pagamenti)

NUOVI TERMINI:

I versamenti sospesi delle ritenute  sui redditi di lavoro dipendente e  assimilati, dei contributi e premi  previdenziali, dovranno essere  effettuati in unica soluzione entro il  31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno, o a rate fino ad un   massimo di 5 mensili di pari importo, a decorrere dalla stessa  data. La sospensione si allunga di un  mese (quindi al 30 giugno) per le associazioni e società sportive,  professionistiche e dilettantistiche


CONTRIBUENTE:

Tutti i contribuenti, persone fisiche e soggetti collettivi,  società di persone o di capitali, enti commerciali ed enti non  commerciali

VERSAMENTO O ADEMPIMENTO SOSPESO:

Sospesi gli adempimenti fiscali in scadenza nel periodo compreso dall’8 marzo al 31 maggio 2020

NUOVI TERMINI:

A titolo di esempio, la presentazione   della dichiarazione annuale Iva   2020, per il 2019, in scadenza il 30   aprile 2020 si potrà effettuare entro   il 30 giugno senza applicazione di   sanzioni


CONTRIBUENTE:

Contribuenti esercenti impresa,  arte o professione con ricavi o  compensi non superiori a 2  milioni di euro nel periodo  d’imposta 2019.

VERSAMENTO O ADEMPIMENTO SOSPESO:

Sospesi i versamenti da  autoliquidazione che scadono tra 8 e  31 marzo 2020, relativi a: ritenute sui  redditi di lavoro dipendente e  assimilati; Iva; contributi  previdenziali e assistenziali; premi per assicurazione obbligatoria

NUOVI TERMINI:

I versamenti sospesi si dovranno  effettuare in unica soluzione entro il  31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno 2020, o in rate mensili, fino ad un massimo di 5, a decorrere  dalla stessa data. Chi ha già pagato,  non ha diritto al rimborso


CONTRIBUENTE:

Persone fisiche e soggetti diversi  che al 21 febbraio 2020 avevano  residenza o sede legale, oppure  operativa, negli 11 Comuni della  Lombardia e del Veneto della cosiddetta zona rossa. Per lo  stesso periodo, sostituti  d’imposta esonerati dal versare   o  trattenere le ritenute

VERSAMENTO O ADEMPIMENTO SOSPESO:

Sospesi gli adempimenti e i  versamenti tributari in scadenza tra    il  21 febbraio e il 31 aprile 2020. La sospensione riguarda anche i  pagamenti delle cartelle emesse    dagli  agenti della riscossione, ed i  pagamenti dovuti a seguito di  accertamenti esecutivi dell’agenzia  delle Entrate

NUOVI TERMINI:

I versamenti sospesi si dovranno  effettuare in unica soluzione entro il  31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1°  giugno 2020, o a rate mensili fino ad un massimo di 5, a decorrere dal 31 maggio, che slitta al 1° giugno. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso


CONTRIBUENTE:

Contribuenti con ricavi o  compensi non superiori a  400mila euro nel periodo  d’imposta 2019

VERSAMENTO O ADEMPIMENTO SOSPESO:

Ricavi o compensi percepiti tra il 16 e  il 31 marzo 2020, non sono  assoggettati alle ritenute d’acconto da  parte del sostituto d’imposta, se a  febbraio non sono state sostenute  spese per lavoro dipendente o  assimilato

NUOVI TERMINI:

Si dovrà versare l’ammontare delle  ritenute d’acconto non operate dal  sostituto in unica soluzione entro il  31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno 2020, o a rate mensili, fino ad un massimo di 5 rate, a decorrere dal mese di maggio 2020


CONTRIBUENTE:

Per tutti i contribuenti ( mini –  proroga di 4 giorni)

VERSAMENTO O ADEMPIMENTO SOSPESO:

Sono prorogati al 20 marzo 2020 i  versamenti nei confronti delle  pubbliche amministrazioni, inclusi  quelli relativi ai contributi  previdenziali ed assistenziali ed ai  premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza lunedì 16 marzo 2020

NUOVI TERMINI:

I pagamenti in scadenza il 16 marzo  2020 si potranno effettuare entro il  20 marzo 2020


CONTRIBUENTE:

Tutti i contribuenti

VERSAMENTO O ADEMPIMENTO SOSPESO:

Sospesi i termini dei versamenti, in  scadenza dall’8 marzo al 31 maggio  2020, derivanti da cartelle emesse  dagli agenti della riscossione, ed i  pagamenti dovuti a seguito di  accertamenti esecutivi delle Entrate,  avvisi di addebito dell’Inps, atti di  accertamento emessi delle Dogane e  atti esecutivi emessi dagli enti locali

NUOVI TERMINI:

I versamenti sospesi si dovranno  effettuare in unica soluzione entro il  30 giugno 2020. Chi ha già pagato,  non ha diritto al rimborso


CONTRIBUENTE:

Tutti i contribuenti che si sono  avvalsi della rottamazione ter,  della definizione agevolata dei  debiti per risorse proprie  dell’Unione europea, o del saldo  e stralcio

VERSAMENTO O ADEMPIMENTO SOSPESO:

Differito il termine del 28 febbraio  2020, per il pagamento della rata della rottamazione ter, della rata della definizione agevolata dei debiti per risorse proprie dell’Ue, e del 31 marzo 2020, per la seconda rata del saldo e stralcio

NUOVI TERMINI:

I versamenti prorogati si dovranno  effettuare in unica soluzione entro il  31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno


 

SI PRECISA CHE PER ALCUNI DEI PROVVEDIMENTI SOPRA INDICATI AL MOMENTO DELLA REDAZIONE DELLA PRESENTE CIRCOLARE, NON E’ STATA ANCORA RESA OPERATIVA LA MODALITA’ DI RICHIESTA DEI BENEFICI, PER I QUALI ATTENDEREMO SPECIFICI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Studio S&G

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