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OBBLIGO AUTOFATTURA ELETTRONICA DAL 1 GENNAIO 2022

                                                                          CIRCOLARE DEL 5.11.2021

 

OGGETTO: OBBLIGO AUTOFATTURA ELETTRONICA DAL 1 GENNAIO 2022

La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto alcune novità per il 2022 in tema di fatturazione elettronica: dal 1 gennaio del prossimo anno sarà obbligatorio il transito dal Sistema di Interscambio anche per l’autofattura ed i dati delle operazioni con l’estero eliminando l’obbligo dello “spesometro”.

La Manovra 2021 (legge 178/2020) precisa prima di tutto i termini per l’emissione dei file XML relativi alle operazioni transfrontaliere:

  • le fatture attive dovranno essere emesse verso soggetti esteri entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione oppure entro il giorno 15 del mese successivo a quello a cui si riferiscono le operazioni riportate in fattura, se si tratta di fattura elettronica differita – per le fatture attive relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, si dovrà emettere una fattura elettronica di tipo TD01;
  • per le fatture passive ricevute da soggetti esteri occorrerà emettere l’integrazione o l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono stati ricevuti i documenti che provano l’effettuazione dell’operazione.

Per l’emissione dei file XML, occorrerà utilizzare il codice Tipo documento più appropriato fra i seguenti:

  • TD16 per l’integrazione fattura per reverse charge interno;
  • TD17 per l’integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero;
  • TD18 per l’integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
  • TD19 per l’integrazione/autofattura per acquisto di beni art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972 (applicazione dell’imposta da parte dei cessionari o committenti stabiliti qualora l’operazione sia posta in essere da parte di un soggetto estero privo di stabile organizzazione in Italia);
  • TD20 per l’autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture.

Nel dettaglio:

TD16: Integrazione fattura per reverse charge interno

Questo tipo di documento deve essere utilizzato per i casi di reverse charge interno ossia per le transazioni tra operatori che risiedono nel territorio italiano. È quindi il caso di scambi di beni o servizi tra soggetti IVA nei settori considerati a più alto rischio di evasione fiscale (come ad esempio edilizia, compravendita dell’oro, rottami, prodotti elettronici, cessioni di console da gioco, tablet, PC, laptop, del gas ed energia, eccetera).
In questo caso il destinatario della fattura dovrà emettere un’autofattura integrativa dell’aliquota IVA e l’imposta dovuta che dovrà appunto transitare dal Sistema di Interscambio.

TD17: Integrazione o Autofattura per acquisto di servizi dall’estero

Questa è l’integrazione o l’autofattura che si deve emettere per il reverse charge esterno, dove il fornitore dei servizi è un soggetto estero residente in UE o extra UE e l’acquirente è un soggetto che risiede nel territorio italiano. In questo caso soggetto italiano dovrà emettere un’autofattura con l’integrazione dell’imposta che dovrà poi versare all’Erario, se il fornitore è di un paese extra-UE. Anche questo documento deve essere registrato negli acquisti e nelle vendite IVA.

TD18: Integrazione per acquisto di beni intracomunitari

Quando il soggetto passivo italiano compra beni da un soggetto che risiede nella UE, l’IVA deve essere assolta dal compratore italiano. Come nel caso del documento TD17, anche qui il soggetto italiano riceve una fattura analogica e deve, quindi, procedere ad integrare la fattura ricevuta con un’annotazione che dichiari l’imponibile, l’aliquota IVA, l’importo dell’IVA e il totale della fattura.

TD19: Integrazione o Autofattura per acquisto di beni art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972

Questo caso si verifica quando il venditore estero vende beni che sono già nel territorio italiano e quindi non è necessario effettuare l’operazione di importazione o altro; in questo caso emette una fattura che riporta solo l’imponibile e non l’imposta, che andrà assolta dal compratore italiano. Questi, infatti, deve effettuare l’integrazione, se il venditore è comunitario, oppure l’autofattura, se il venditore è extracomunitario, riportando nel rispettivo documento i dati relativi all’imposta e occupandosi poi del relativo versamento.

 

Per tutti i clienti cui lo Studio gestisce le liquidazioni iva, viene offerto il servizio di trasmissione del file xml mensile come richiesto da normativa.

Per coloro che svolgono la contabilità internamente si consiglia di provvedere alla predisposizione delle procedure necessarie per l’espletamento dell’adempimento in collaborazione con la software house del proprio gestionale.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

                                    Cordiali Saluti

                                                                       Studio S. & G. S.r.l.

Studio S&G

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