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Approfondimenti del Decreto Cura Italia

Oggetto: Approfondimenti

 

MISURE SPECIALI PER GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Nell’ambito del Titolo II, Decreto Cura Italia, recante misure a sostegno del lavoro, il Capo I contiene le disposizioni sull’estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale.

Gli articoli di riferimento sono quelli dal 19 al 22.

 

Cigo e assegno ordinario – articolo 19

Soggetti:

Datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Lavoratori:

Alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020, prescindendo dall’effettiva anzianità di servizio.

Causale:

“Emergenza COVID-19”

Periodi:

Dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

Facilitazioni:

I datori di lavoro che presentano domanda sono dispensati dall’osservanza:

  • dell’articolo 14, D.Lgs. 148/2015 (informazione e consultazione sindacale);
  • dei termini per l’invio della domanda previsti dagli articoli 15, comma 2, e 30, comma 2, D.Lgs. 148/2015.

La domanda non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all’articolo 11, D.Lgs. 148/2015 (causali).

I periodi concessi per l’emergenza COVID-19 :

  • non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2 (durata massima complessiva), e dagli articoli 12 (durata), 29, comma 3 (FIS), 30, comma 1 (assegno ordinario), e 39 (norme applicabili ai fondi di solidarietà), D.Lgs. 148/2015;
  • sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.

Limitatamente all’anno 2020, all’assegno ordinario garantito dal FIS non si applica il tetto aziendale di cui all’articolo 29, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. 148/2015.

Limitatamente ai periodi concessi per COVID-19, non si applica quanto previsto dai seguenti articoli del D.Lgs. 148/2015 sulle contribuzioni addizionali: 5; 29, comma 8, secondo periodo; 33, comma 2.

L’assegno ordinario è concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell’anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al FIS che occupano mediamente più di 5 dipendenti ed è prevista la possibilità di richiederne a mezzo istanza il pagamento diretto da parte dell’Inps.

Confronto sindacale:

Sono previsti l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto, che devono essere svolti anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

Termine domanda:

La domanda deve essere presentata entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Fondi di solidarietà:

I Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all’articolo 27, D.Lgs. 148/2015, e i Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige, costituiti ai sensi dell’articolo 40, D.Lgs. 148/2015, garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario con le medesime modalità di cui all’articolo 19 del Decreto qui riportate.

Limite di spesa e blocco delle domande:

Le prestazioni di sostegno al reddito sopra evidenziate (Fondi esclusi) e di cui all’articolo 21 (trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso) sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni di euro per l’anno 2020. L’Inps provvede al monitoraggio del limite di spesa e, qualora emerga l’esaurimento delle risorse, non saranno prese in considerazione ulteriori domande.

 

Dalla Cigs alla Cigo – articolo 20

Soggetti:

Le aziende che, al 23 febbraio 2020, avevano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario.

Durata:

Periodo non superiore a 9 settimane.

Trattamento:

Trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 19.

La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso.

La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro.

Condizione:

La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della Cigs precedentemente autorizzata.

Facilitazioni:

Il periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso ai sensi dell’articolo 19 non è conteggiato ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2 (durata massima complessiva), e dall’articolo 12 (durata Cigo), D.Lgs. 148/2015.

Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi a questo titolo non si applica quanto previsto dall’articolo 5, D.Lgs. 148/2015 (contribuzione addizionale).

In considerazione della limitata operatività conseguente alle misure di contenimento per l’emergenza sanitaria, in via transitoria, all’espletamento dell’esame congiunto e alla presentazione delle relative istanze per l’accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale, non si applicano gli articoli 24 (consultazione sindacale) e 25 (procedimento), D.Lgs. 148/2015, limitatamente ai termini procedimentali.

Limite di spesa e blocco delle domande :

Le prestazioni di sostegno al reddito sopra evidenziate sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 338,2 milioni di euro per l’anno 2020, monitorato dall’Inps. Qualora il limite fosse raggiunto non saranno prese in considerazione ulteriori domande.

Modifiche al D.L. 9/2020:

All’articolo 14, comma 1, D.L. 9/2020, le parole “all’interruzione” sono sostituite dalle seguenti: “alla sospensione”. Tale articolo disciplina il trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende dell’ex zona rossa che si trovavano già in Cigs. La concessione del trattamento è, quindi, subordinata alla sospensione e non all’interruzione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata.

 

Dall’assegno di solidarietà a quello ordinario – articolo 21

Soggetti:

Datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che al 23 febbraio 2020 avevano in corso un assegno di solidarietà.

Durata:

Periodo non superiore a 9 settimane.

Trattamento:

Concessione dell’assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19, che sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso e che può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro.

Facilitazioni:

I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno ordinario concessi ai sensi dell’articolo 19 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2 (durata massima complessiva), e dall’articolo 29, comma 3 (durata prestazioni FIS), D.Lgs. 148/2015.

Limitatamente ai periodi di assegno ordinario concessi ai sensi della disposizione in trattazione non si applica quanto previsto dall’articolo 29, comma 8, secondo periodo (contribuzione addizionale), D.Lgs. 148/2015.

Limite di spesa e blocco delle domande:

Le prestazioni sono riconosciute, come già evidenziato in relazione all’articolo 19, nel limite massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni di euro per l’anno 2020, limite che sarà monitorato dall’Inps e che, se raggiunto, impedirà la presa in carico di ulteriori domande.

 

Cigd – articolo 22

Soggetti:

Regioni e Province autonome (tramite i Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige) possono riconoscere a datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.

Sono esclusi dall’applicazione i datori di lavoro domestico.

Il trattamento è riconosciuto limitatamente ai dipendenti già in forza al 23 febbraio 2020.

Condizioni:

Accordo preventivo, che può essere concluso anche in via telematica, con le OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro.

L’accordo non è richiesto per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti.

Trattamento:

Cassa integrazione salariale in deroga con riconoscimento ai lavoratori della contribuzione figurativa e dei relativi oneri accessori.

Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps e si applica la disciplina di cui all’articolo 44, comma 6-ter, D.Lgs. 148/2015 (obbligo per il datore di lavoro di inviare i dati necessari all’Inps).

Durata:

Durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane, a decorrere dal 23 febbraio 2020.

Facilitazioni:

Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 2, 1° periodo, Decreto, perciò i datori di lavoro che presentano domanda sono dispensati dall’osservanza dell’articolo 14, D.Lgs. 148/2015 (informazione e consultazione sindacale), e dei termini del procedimento previsti dall’articolo 15, comma 2, nonché dall’articolo 30, comma 2, D.Lgs. 148/2015, per l’assegno ordinario, fermi restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto, che devono essere svolti anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

Limite di spesa e blocco delle domande:

Il trattamento è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020, da ripartirsi tra le Regioni e Province autonome con uno o più D.M..

Le risorse destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige, costituiti ai sensi dell’articolo 40, D.Lgs. 148/2015, che autorizzano le relative prestazioni.

L’Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati al Ministero del lavoro e alle Regioni e alle Province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, le Regioni non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.

Procedura:

I trattamenti sono concessi con Decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, da trasmettere all’Inps in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa.

Le Regioni e le Province autonome, unitamente al Decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all’Inps, che provvede all’erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa.

Le domande sono presentate alla Regione e alle Province autonome, che le istruiscono secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Il datore di lavoro è obbligato a inviare all’Inps tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall’Istituto, entro lo stesso termine previsto per il conguaglio o la richiesta di rimborso. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Rapporto col D.L. 9/2020:

Resta fermo quanto previsto dagli articoli 15 (Cigd ex zone rosse) e 17 (Cigd Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna), D.L. 9/2020.

 

CONCESSIONI DI INDENNITA’ VARIE

Il Decreto Cura Italia ha previsto una serie di indennità a favore di soggetti che hanno perso la propria fonte reddituale a causa dell’emergenza sanitaria collegata all’epidemia COVID-19.

Tutte le predette indennità hanno le seguenti caratteristiche:

  • sono stabilite nella misura di 600 euro per il mese di marzo;
  • non generano reddito e, pertanto, non devono essere tassate;
  • sono riconosciute direttamente dall’Inps, previa domanda;
  • non possono essere cumulate tra loro;
  • non sono erogabili ai possessori di reddito di cittadinanza;
  • saranno erogabili solo entro i limiti di spesa previsti.

Di seguito le indennità previste dal provvedimento.

Indennità per professionisti e collaboratori coordinati e continuativi (articolo 27):

Indennità concessa ai liberi professionisti titolari di partita Iva, attiva alla data del 23 febbraio 2020, e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, attivi alla medesima data, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Indennità per lavoratori autonomi (articolo 28):

Indennità concessa ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Verrà fornita da parte dell’Inps la modalità per la fruizione di tale indennità.

 

PROROGA PRESENTAZIONE DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE E CONTRIBUTI LAVORO DOMESTICO

Il Decreto Cura Italia, agli articoli 31, 32 e 33, ha disposto una serie di proroghe in ordine alla presentazione delle domande di disoccupazione. Inoltre, con l’articolo 36, D.L. 18/2020, viene prevista la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.

Disoccupazione agricola nell’anno 2020:

Il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola (articolo 7, comma 4, D.L. 338/1989), per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate, ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale, è prorogato, solo per le domande in competenza 2019, al giorno 1° giugno 2020.

Domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL:

Per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, i termini di decadenza sono ampliati da 68 a 128 giorni (articolo 6, comma 1, e articolo 15, comma 8, D.Lgs. 22/2015).

Inoltre, per le domande di NASpI e DIS-COLL presentate oltre il termine ordinario di cui agli articoli 6, comma 2, e 15, comma 9, D.Lgs. 22/2015, è fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

Infine, sono altresì ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità di cui all’articolo 8, comma 3, D.Lgs. 22/2015, nonché i termini per l’assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 9, commi 2 e 3, di cui all’articolo 10, comma 1, e di cui all’articolo 15, comma 12, D.Lgs. 22/2015.

Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale:

Con decorrenza 23 febbraio 2020, e sino al 1° giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’Inps e dall’Inail è sospeso di diritto.

Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo, e per le medesime materie indicate, i termini di prescrizione.

Contributi lavoro domestico:

L’articolo 37, Decreto Cura Italia, ha disposto la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.

Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

 

SOSPENSIONE LICENZIAMENTI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

A mezzo D.L. 18/2020, denominato Cura Italia, il Governo italiano è intervenuto con urgenza in svariati ambiti riguardanti il diritto del lavoro.

In particolare, il D.L. interviene imponendo una sospensione di 60 giorni per tutti i licenziamenti, collettivi o individuali, motivati da ragioni economiche, indipendentemente dal fatto che essi possano aver origine nell’emergenza COVID-19.

Analoga sospensione viene, altresì, disposta in caso di licenziamenti individuali motivati da giustificato motivo oggettivo. A rigore, quindi, non sarà possibile, per tutti i datori di lavoro, procedere a licenziamenti diversi da motivi disciplinari, ancorchè si sia già raggiunto un accordo anche in sede protetta (ad esempio, Ispettorato del lavoro).Nello specifico, la norma impone a tutti i datori di lavoro una sospensione sia dell’avvio che della conclusione delle procedure di licenziamento collettivo. In sostanza, se le procedure sono state avviate entro il 23 febbraio si potrà procedere senza alcun vincolo anche alle comunicazioni di recesso ai lavoratori individuati tra gli esuberi, mentre queste, dal 24 febbraio 2020, non potranno essere avviate o terminate, anche nell’eventualità di accordo sindacale raggiunto.

Come detto, la sospensione decorre dal 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del Decreto, al 16 maggio 2020.

Tralasciando i dubbi di legittimità costituzionale della norma commentata, si invitano i signori clienti a prendere contatto con lo scrivente studio per ogni valutazione in ordine agli eventuali licenziamenti e all’attivazione degli ammortizzatori sociali.

 

CREDITI D’IMPOSTA A FAVORE DEGLI ESERCENTI IMPRESA, ARTI O PROFESSIONI

Con il D.L. 18/2020, c.d. “Cura Italia”, il Legislatore ha previsto 2 crediti di imposta a favore degli esercenti reddito di impresa, arti e professioni.

In particolare, gli articoli 64 e 65, D.L. 18/2020, prevedono rispettivamente il riconoscimento di un credito per la sanificazione degli ambienti di lavoro e uno a sostegno degli effetti negativi della pandemia.

Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro:

Il veloce propagarsi del contagio suggerisce al datore di lavoro, sia esso organizzato in forma di impresa o meno, la sanificazione degli ambienti di lavoro.

Al fine di incentivare questa misura di contenimento dell’epidemia, il Legislatore prevede, a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione, un credito nel periodo d’imposta 2020 pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro.


Limite massimo di spesa per beneficiario:  20.000 euro

Limite massimo del credito per beneficiario:  10.000 euro

Periodo di riferimento:  2020

Beneficiari:  Esercenti impresa, arti e professioni


Saranno agevolate le spese per un importo massimo per singolo beneficiario pari a 20.000 euro con un credito massimo pari a 10.000 euro, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

Per le modalità di applicazione e fruizione del credito sarà necessario attendere l’emanazione di apposito Decreto, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 18/2020.

Credito d’imposta per botteghe e negozi:

Il Legislatore, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica, ha previsto inoltre un credito di imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Il credito relativo al periodo di imposta 2020 potrà essere utilizzato in compensazione.


Ammontare del credito :  60% del canone di locazione del mese di marzo 2020

Periodo di riferimento:  2020

Beneficiari:  Esercenti impresa, arti e professioni


Tale credito d’imposta non potrà essere fruito dai seguenti soggetti:

  • Ipermercati
  • Supermercati
  • Discount di alimentari
  • Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  • Farmacie
  • Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medicali
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
  • Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  • Attività delle lavanderie industriali
  • Altre lavanderie, tintorie
  • Servizi di pompe funebri e attività connesse

 

SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DEGLI ENTI IMPOSITORI

L’articolo 67, D.L. 18/2020 sospende dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori.

Sono sospesi:

  • i termini entro i quali l’Agenzia delle entrate è tenuta a fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito di presentazione della documentazione integrativa;
  • i termini per aderire al regime di adempimento collaborativo da parte dei contribuenti;
  • i termini per la procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata;
  • i termini per gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale;
  • i termini per la rettifica in diminuzione del reddito per operazioni tra imprese associate con attività internazionale;
  • i termini per il regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti da beni immateriali (patent box).

Le istanze di interpello oggetto di sospensione sono quella relativa all’applicazione delle disposizioni tributarie, quella per l’applicazione del regime dell’adempimento collaborativo e quella sui nuovi investimenti di ammontare non inferiore a 30 milioni di euro. Qualora le istanze di interpello siano presentate nel periodo di sospensione (tra 8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020) i termini per la risposta inizieranno a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione.

La presentazione delle istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita fino al 31 maggio 2020 esclusivamente per via telematica, attraverso la spedizione via PEC, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domociliatario nel territorio dello Stato, mediante l’invio all’indirizzo PEC div.contr.interpello@agenziaentrate.it.

Restano dei termini “dubbi” che la norma contenuta nell’articolo 67 non chiarisce se siano sospesi: in particolare i termini che afferiscono ad attività difensive (come, ad esempio, le osservazioni contro i processi verbali di constatazione, ai sensi dell’articolo 12, comma 7, L. 212/2000 o le deduzioni difensive relative all’atto di contestazione, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, D.Lgs. 472/1997).

Sono, altresì, sospese dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 le risposte alle istanze formulate ai sensi dell’articolo 22, L. 241/1990 (accesso ai documenti amministrativi) e ai sensi dell’articolo 5, D.Lgs. 33/2013 (accesso civico a dati e documenti).Sono sospese dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 le attività non aventi carattere di indifferibilità e urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze di accesso alla banca dati dell’Anagrafe tributaria (compreso l’Archivio dei rapporti finanziari), formulate ai sensi degli articoli 492-bis c.p.c., 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione, autorizzate dai presidenti o dai giudici delegati.

Infine, nell’ultimo periodo, vi è una disposizione che fa riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori. I termini che scadono entro il 31 dicembre dell’anno durante il quale si verifica la sospensione dei versamenti sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (anche in deroga allo Statuto dei diritti del contribuente).

In concreto, ciò comporterà che il termine per la notifica degli accertamenti o delle cartelle conseguenti a controlli formali o agli omessi e ritardati versamenti relativi a periodi di imposta che sarebbero andati in prescrizione in data successiva al 31 dicembre 2020 slitterà di 2 anni, essendo allungato fino al 31 dicembre 2022.

 

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI CARICHI AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE

L’articolo 68, D.L. 18/2020 sospende i termini dei versamenti che scadono nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate (relativi ad esempio alle imposte sui redditi, all’Iva, all’Irap, ai tributi locali) e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali (relativi ai contributi previdenziali).

La disposizione precisa che i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, quindi entro il 30 giugno 2020.

Il testo dell’articolo 68 non cita esplicitamente la sospensione dei pagamenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 derivanti dalle comunicazioni dell’Agenzia delle entrate emesse ai sensi dell’articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973 o ai sensi dell’articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972 o derivanti dal controllo formale delle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973. Non vengono nemmeno citate le rate mensili in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 derivanti dalla dilazione accettata dall’agente della riscossione ai sensi dell’articolo 19, D.P.R. 602/1973.

La sospensione dei termini di versamento che scadono dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 si applica anche agli atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle ingiunzioni di cui al R.D. 639/1910 emesse dagli enti territoriali e ai nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere ai sensi dell’articolo 1, comma 792, L. 160/2019, sia per le entrate tributarie sia per quelle patrimoniali.→ Pare iniquo, ad esempio, che una cartella di pagamento con scadenza del sessantesimo giorno successivo alla data di notifica compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 possa fruire della sospensione, mentre le rate di un piano di rateazione in scadenza nello stesso arco temporale debbano essere versate. Sul punto è atteso a brevissimo un chiarimento ministeriale.

L’articolo 68, comma 3 differisce al 31 maggio 2020 (che essendo domenica diventa il 1° giugno 2020) due termini di versamento:

  • il termine scaduto del 28 febbraio 2020 relativo alla rata del piano di rateazione comunicato dall’Agenzia delle entrate-Riscossione della c.d. “Rottamazione-ter”;
  • il termine in scadenza al 31 marzo 2020 relativo alla rata del c.d. “Saldo e stralcio”.

Vi è poi un’ultima disposizione contenuta nell’articolo 68, comma 4 che stabilisce lo slittamento dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità che gli agenti della riscossione devono presentare con riferimento ai carichi ad essi affidati negli anni 2018, 2019 e 2020 che sono prorogati, rispettivamente, alle scadenze del 31 dicembre 2023, 31 dicembre 2024 e 31 dicembre 2025.

 

TEMPI AMPI PER I BILANCI DEL 2019

Il D.L. 18/2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020 ed entrato immediatamente in vigore), ha dettato specifiche disposizioni relative alle assemblee e alle decisioni dei soci nell’ambito delle società di capitali.

Il riferimento principale, come appare ovvio, è alle assemblee per l’approvazione del bilancio ma, sul punto, non sussiste alcuna limitazione specifica.

Si tratta di rimedi con duplice finalità:

  • consentire lo svolgimento delle assemblee in un più ampio termine temporale rispetto a quello canonico;
  • evitare gli assembramenti di persone, dando seguito alle restrizioni normative adottate dal Legislatore per contrastare la diffusione del coronavirus.

L’intero complesso di norme si applica, certamente, alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020; si prevede, tuttavia, la possibilità di un’ulteriore estensione temporale, qualora a quella data non sia superata l’emergenza dovuta al rischio da COVID-19.

Termini di svolgimento delle assemblee di approvazione dei bilanci:

Una prima modifica consente alle società la facoltà di convocare l’assemblea di approvazione del bilancio annuale entro il termine più ampio di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, in deroga alle previsioni degli articoli 2364, comma 2 (Spa), e 2478-bis, cod. civ. (Srl) che invece prevedono il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Ciò a prescindere dalla presenza di previsione statutaria e dal ricorrere di determinate circostanze.

Dalla stesura letterale della norma, non dovrebbe essere richiesta né la tenuta del CdA entro la fine del mese di marzo, né l’indicazione delle specifiche motivazioni, evidentemente ritenute implicitamente ricorrenti per ogni società.

La norma inserisce, come appare ovvio, solo una facoltà migliorativa, essendo pertanto possibile mantenere i precedenti termini, ove si abbia interesse a formalizzare l’approvazione del bilancio, ad esempio per l’eventuale necessità di distribuzione dei dividendi.

Modalità di intervento in assemblea e di esercizio del voto a distanza:

Sempre al fine di evitare assembramenti di persone e con l’ulteriore obiettivo di scongiurare un’elevata frequenza di assemblee deserte, le società di capitali, comprese le cooperative, possono utilizzare le modalità di voto a distanza (voto per corrispondenza e voto elettronico) e la partecipazione in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga a diverse disposizioni statutarie. Ove tale modalità non sia ordinariamente prevista, ovviamente, si dovrà specificare la circostanza nell’avviso di convocazione.

Risulta anche consentito lo svolgimento di assemblee esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto; tale modalità, dunque, diverrebbe da un diritto dei soci a un vero e proprio obbligo.

Il tema è stato recentemente trattato anche dalla Massima 187, rilasciata l’11 marzo scorso dal Consiglio Notarile di Milano, precisando che nelle assemblee “virtuali”, non è necessaria la presenza nel medesimo luogo, del Presidente, del Segretario (se previsto) o del Notaio.

Si tratta – dunque – di un’ulteriore deroga alla previsione, frequentemente riscontrata negli statuti, della necessità che si trovino nello stesso luogo (quello di convocazione dell’assemblea) il Presidente e il Segretario.

Srl: decisioni dei soci tramite consultazione scritta o consenso scritto

In alternativa alla riunione assembleare classica (cioè, in presenza) e a quella virtuale (in video conferenza) le Srl possono utilizzare gli istituti della consultazione scritta e del consenso espresso per iscritto, anche in esplicita deroga delle limitazioni normative e/o di quelle dello statuto.

Per esemplificare, dunque, si potranno utilizzare tali modalità:

    1. in assenza di previsione dell’atto costitutivo;
    2. per adottare modifiche dell’atto costitutivo oppure decisioni relative a operazioni che comportano una sostanziale modifica dell’oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci o relative a perdite del capitale superiore a un terzo;
    3. anche in presenza della richiesta di riunione assembleare avanzata da parte di un numero qualificato di amministratori o soci.

Modalità di svolgimento delle riunioni degli altri organi sociali:

Segnaliamo che, come la già citata Massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano, il D.P.C.M. 8 marzo 2020 richiede di adottare, in tutti i casi possibili, modalità di collegamento da remoto per lo svolgimento di riunioni.

Si concorda, pertanto, di estendere le regole sopra richiamate alle riunioni di qualsiasi organo sociale: Consiglio di Amministrazione, comitati consiliari, collegio sindacale, etc..

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Studio S&G

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