CIRCOLARE DEL 20.11.2024
OGGETTO: BONUS NATALE – SI AMPLIA LA PLATEA DEI BENEFICIARI
Il bonus Natale da 100 euro potrà essere erogato a un numero maggiore di lavoratori dipendenti per effetto della modifica apportata dall’articolo 2 del Dl 167/2024 pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 14 novembre.
L’elemento che determina un notevole ampliamento dei soggetti interessati riguarda l’eliminazione del coniuge tra i soggetti fiscalmente a carico.
In base alla disposizione originaria le condizioni per riceverlo erano quattro:
- reddito non superiore a 28.000 euro;
- coniuge a carico;
- almeno un figlio a carico;
- capienza di imposta.
Ora il coniuge non serve più, mentre restano ferme le altre tre condizioni.
Con l’uscita di scena del coniuge, il reddito resta comunque quello del lavoratore avente diritto. Egli potrà percepire il bonus anche se sposato con una persona che dichiara un reddito molto elevato.
Viene, inoltre, sancita una sorta di incumulabilità dell’indennità all’interno dello stesso nucleo familiare, a prescindere dalla sua composizione.
Si prevede, infatti, che il bonus non spetti al lavoratore dipendente coniugato o convivente, il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, ovvero il convivente, sia beneficiario della stessa indennità. Una misura obbligata in quanto, non includendo più il coniuge fiscalmente a carico e quindi privo di redditi propri, sarà molto facile imbattersi in nuclei familiari in cui entrambi i soggetti possano autonomamente essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente, rispettare i requisiti previsti e avere diritto al bonus.
Tra le variazioni introdotte si segnala l’eliminazione dell’obbligo, da parte dei lavoratori, di indicare nella domanda/dichiarazione il codice fiscale del figlio a carico.
Resta fermo, in ogni caso, che il lavoratore può beneficiare dell’indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025.
Si ricorda, infine, che, qualora il lavoratore dipendente abbia beneficiato dell’indennità in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d’imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore medesimo deve restituire l’ammontare del bonus indebitamente ricevuto in sede di dichiarazione dei redditi.
Si trasmette pertanto modello di richiesta in formato pdf debitamente aggiornato che sostituisce quello in precedenza inviato.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali Saluti
Studio S. & G.