CIRCOLARE DEL 27.03.2020
Oggetto: Bonus 100 euro lavoratori dipendenti
Il decreto cd. cura Italia prevede un bonus di 100 euro per i lavoratori dipendenti con reddito fino a 40.000 euro che abbiano prestato la loro attività presso la sede aziendale nel mese di Marzo.
L’art. 63 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 riconosce una provvidenza, sotto forma di “premio”, a favore dei lavoratori dipendenti che nel periodo di marzo hanno svolto la propria attività, non in smartworking, ma presso la sede di lavoro.
Sono agevolabili i titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 49, c. 1 del D.P.R. 917/1986 per possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a euro 40.000.
I titolari di tale tipologia reddituale sono coloro che hanno prodotto un reddito tramite «rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri».
Misura del premio
Il “premio” è determinato nella misura variabile di euro 100 ed è concesso solo per il mese di marzo 2020.
È in misura variabile in quanto è riparametrato “ai giorni di lavoro” svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo mentre non è riproporzionato alla percentuale di lavoro in caso di lavoratore a part time.
Se un dipendente, full time o part time, ha lavorato in sede tutto il mese riceverà 100 euro.
Nozione di sede di lavoro
In merito al concetto di sede di lavoro si dovrebbe propendere per un significato allargato riprendendo in esso anche i casi in cui il lavoro è stato svolto in trasferta, nel rispetto delle norme di natura emergenziale al fine di contrastare l’epidemia COVID-19, presso altra sede di lavoro differente rispetto a quella presente nel contratto.
Requisito del reddito complessivo da lavoro dipendente
Il premio spetta alla condizione che il “reddito complessivo da lavoro dipendente” nell’anno precedente non sia superiore a euro 40.000.
Nonostante la differente locuzione di dovrebbe ritenere che l’Agenzia delle entrate possa uniformare la definizione conteggiando i redditi da lavoro dipendente, considerando anche quelli da pensione, includendo anche i premi detassati, mentre saranno esclusi eventuali importo a tassazione separata quali gli arretrati e il TFR.
Corresponsione del premio
I datori di lavoro dovranno riconoscere il premio con la retribuzione “corrisposta” nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio l’importo di premio spettante.
Regime fiscale
Il premio per espressa indicazione normativa «non concorre alla formazione del reddito», pertanto non è da assoggettare ad imposta: in sostanza i 100 euro sono netti.
A mente del comma 3, il premio è considerato un incentivo che il sostituto d’imposta potrà compensare con i debiti fiscali e contributivi a mente dell’art. 17 del d.lgs. 241/1997, ossia tramite compensazione “orizzontale”.
Vorrete pertanto trasmettere unitamente alle presenze relative al mese di marzo la specifica necessaria per la fruizione del bonus.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.