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Bonus Natale

CIRCOLARE DEL 11.10.2024

 

OGGETTO: BONUS NATALE

All’interno della legge di conversione del decreto Omnibus (art. 2 bis D.L. n. 113/2024, convertito in Legge n. 143/2024), ha trovato spazio il bonus Natale di 100 euro che arriverà a fine anno in busta paga per alcuni lavoratori dipendenti. Non si tratta di un bonus automatico: il riconoscimento è subordinato alla presentazione di un’apposita richiesta al proprio datore di lavoro.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 19 del 10 ottobre 2024 ha fornito le prime istruzioni operative sull’erogazione dell’indennità una tantum prevista dal sopra indicato decreto.

 

Requisiti di spettanza

Il bonus spetta, su domanda, ai lavoratori dipendenti a tempo determinato e indeterminato per i quali, con riferimento al periodo d’imposta 2024, ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

– reddito complessivo non superiore a 28.000 euro (percepito entro il 12 gennaio 2025);

– coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, entrambi a carico, oppure almeno un figlio a carico, ove l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto il figlio e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato, o se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato; al riguardo l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n.19/E del 10 ottobre 2024, ha specificato che ai coniugi sono equiparate le parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso;

– capienza fiscale: IRPEF lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati), percepiti dal lavoratore, d’importo superiore a quello delle detrazioni spettanti.

 

Requisito nucleo familiare

Il bonus spetta al lavoratore dipendente, con almeno un figlio fiscalmente a carico (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato), se, alternativamente:

– ha il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, fiscalmente a carico;

– fa parte di un nucleo familiare monogenitoriale.

 

N.B. Si definisce nucleo monogenitoriale quello in cui, alternativamente:

– l’altro genitore è deceduto;

– l’altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio;

– il figlio è stato adottato da un solo genitore oppure è stato affidato o affiliato a un solo genitore.

 

Coniuge e figlio fiscalmente a carico

Occorre ricordare che la condizione prevista per essere considerati a carico del contribuente e per la percezione del bonus è che il coniuge o il figlio possiedano un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, con innalzamento a 4.000 euro nel caso di figli di età non superiore a 24 anni.

Si anticipa di seguito un modello di richiesta in formato pdf da utilizzare.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali Saluti

Studio S. & G.

Studio S&G

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