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Le principali novità del rinnovo CCNL Commercio

                                                CIRCOLARE DEL 02.04.2024

 

Oggetto: Firmato l’accordo di rinnovo del CCNL Commercio. Le principali novità.

In data 22 marzo 2024 è stata firmata tra le parti sociali (Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil) l’accordo di rinnovo del CCNL del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi che avrà validità dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2027.

Vengono analizzate di seguito le principali novità.

 

  1. Aumenti retributivi

Il rinnovo interviene, innanzitutto, sui minimi contrattuali.

La tabella di seguito riporta gli aumenti previsti per ogni livello suddivisi alle scadenze concordate.

Minimi tabellari
Aumenti retributivial 01.04.2023al 01.04.2024al 01.03.2025al 01.11.2025al 01.11.2026al 01.02.2027
quadri€ 416,65 € 52,08€ 121,53€ 52,08€ 60,76€ 60,76€ 69,44
1° liv.€ 375,35 € 46,92€ 109,47€ 46,92€ 54,74€ 54,74€ 62,56
2° liv.€ 324,66 € 40,58€ 94,69€ 40,58€ 47,35€ 47,35€ 54,11
3° liv.€ 277,51 € 34,69€ 80,94€ 34,69€ 40,47€ 40,47€ 46,25
4° liv.€ 240,00 € 30,00€ 70,00€ 30,00€ 35,00€ 35,00€ 40,00
5° liv.€ 216,82 € 27,10€ 63,24€ 27,10€ 31,62€ 31,62€ 36,14
6° liv.€ 194,66 € 24,33€ 56,78€ 24,33€ 28,39€ 28,39€ 32,44
7° liv.€ 166,67 € 20,83€ 48,61€ 20,83€ 24,31€ 24,31€ 27,78

 

  1. Una tantum

L’accordo di rinnovo prevede inoltre l’erogazione di un importo a titolo di “Una Tantum” di € 350,00 sul IV livello, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento e suddiviso in due tranches uguali a luglio 2024 e luglio 2025.

L’importo dell’indennità sarà riparametrato in base alla durata del rapporto ed all’effettivo servizio prestato nel periodo dal 01.01.2022 al 31.03.2023.

L’importo sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di assenze o aspettative non retribuite, part time, sospensioni e/o riduzioni dell’orario di lavoro concordate con accordo sindacale, instaurazioni e cessazioni di rapporti di lavoro durante il periodo suddetto.

 

Una Tantum al 01.07.2024al 01.07.2025
quadri€ 607,62 € 303,81€ 303,81
1° liv.€ 547,34 € 273,67€ 273,67
2° liv.€ 473,46 € 236,73€ 236,73
3° liv.€ 404,68 € 202,34€ 202,34
4° liv.€ 350,00 € 175,00€ 175,00
5° liv.€ 316,22 € 158,11€ 158,11
6° liv.€ 283,90 € 141,95€ 141,95
7° liv.€ 243,06 € 121,53€ 121,53
  1. Welfare – Assistenza sanitaria integrativa

Il rinnovo interviene, altresì, sulla contribuzione dovuta agli enti bilaterali del settore, a finanziamento delle attività da questi svolte, disponendo l’aumento della contribuzione complessivamente dovuta. Nello specifico, segnaliamo che viene previsto un aumento di € 3,00 della quota a carico del datore di lavoro, del contributo obbligatorio a favore del Fondo Est, a decorrere dal 01.04.2025, al fine di incentivare l’assistenza sanitaria integrativa.

 

  1. Causali per periodo tempo determinato superiore a 12 mesi

Il nuovo accordo interviene, inoltre, sul tema delle causali per i rapporti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi, sulla scia di quanto stabilito dal Decreto Lavoro, che demandava alla contrattazione collettiva la disciplina sul tema, affinché si tenesse conto delle specialità di ciascun settore.

In particolare, le Parti hanno individuato le seguenti causali:

  • Lavoratori assunti nei periodi interessati dai saldi relativi alle vendite di fine stagione, sia invernali che estivi;
  • Lavoratori assunti nei periodi interessati dallo svolgimento di fiere individuate dal calendario fieristico nazionale e internazionale compresi tra 7 giorni precedenti e 7 giorni successivi la fiera;
  • Lavoratori assunti nel periodo dal 15 novembre al 15 gennaio;
  • Lavoratori assunti nel periodo compreso tra i 15 giorni precedenti a 15 giorni successivi al giorno di Pasqua;
  • Lavoratori assunti con specifiche professionalità e impiegati direttamente nei processi organizzativi e/o produttivi che abbiano l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale dei processi medesimi;
  • Lavoratori assunti per specifiche mansioni di progettazione, realizzazione, vendita e assistenza di prodotti innovativi, anche digitali;
  • Lavoratori assunti con specifiche professionalità per lo sviluppo di metodologie e di nuove competenze in ambito digitale;
  • Lavoratori assunti per aperture di nuove unità produttive/operative e ristrutturazioni nel periodo massimo di 24 mesi dal giorno della nuova apertura o dalla ristrutturazione, da intendersi come espansione della superficie di vendita o apertura di nuovi reparti;
  • Lavoratori assunti per progetti o incarichi temporanei di durata superiore a 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi continuativi, fino a 24 mesi.

 

  1. Bilateralità

Viene inoltre specificato che il contributo in favore dell’Ente bilaterale territoriale (0,10% a carico azienda e 0,05% a carico lavoratore, su paga base e indennità di contingenza), va computato per 14 mensilità ed è comprensivo del contributo a sostegno delle attività delle commissioni paritetiche bilaterali. Di conseguenza, anche l’ E.D.R. sostitutivo va corrisposto per 14 mensilità.

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

                                                           Cordiali Saluti

                                                                                   Studio S. & G. S.r.l.

 

Studio S&G

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