CIRCOLARE DEL 10.04.2020
Oggetto: sospensione versamenti Decreto liquidità
A seguito del protrarsi dell’emergenza COVID-19 recentemente il Legislatore ha emanato nuove disposizioni urgenti finalizzate, tra l’altro, all’accesso al credito per le imprese e alla sospensione dei versamenti fiscali / previdenziali / assicurativi.
A favore dei soggetti:
- esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;
- con ricavi / compensi non superiori a € 50 milioni nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 9.4.2020, ossia in generale nel 2019.
E’ prevista la sospensione dei versamenti “in autoliquidazione”
in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020
in presenza di una riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33%:
- nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019;
- nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2019. La sospensione riguarda i versamenti relativi a:
- ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24, DPR n. 600/73 (lavoro dipendente / assimilato) e alle trattenute relative all’addizionale regionale / comunale IRPEF, operate in qualità di sostituti d’imposta;
- IVA;
- contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL.
La sospensione in esame interessa tutti i contributi previdenziali e pertanto, con particolare riferimento a quelli in scadenza nel mese di maggio, la stessa riguarda, oltre ai contributi relativi ai dipendenti per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di aprile e ai contributi alla Gestione separata INPS, anche la prima rata fissa per il 2020 dei contributi sul reddito minimale dovuta dai soggetti iscritti alla Gestione IVS commercianti – artigiani. Dovrà essere chiarito se tale sospensione interessa anche i contributi Enasarco relativi al primo trimestre.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:
- in unica soluzione entro il 30.6.2020;
ovvero
- in forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30.6.2020.
Soggetti con ricavi / compensi 2019 non superiori € 50 milioni
CONDIZIONE: Riduzione fatturato / corrispettivi di marzo 2020 almeno pari al 33% rispetto a fatturato / corrispettivi di marzo 2019
SOSPENSIONE VERSAMENTI (IVA, RITENUTE LAVORO DIPENDENTE / ASSIMILATO / PREMI INAIL): In scadenza nel mese di aprile 2020
RIPRESA VERSAMENTI: 30.6.2020 (unica soluzione / prima rata).
CONDIZIONE: Riduzione fatturato / corrispettivi di aprile 2020 almeno pari al 33% rispetto a fatturato / corrispettivi di aprile 2019
SOSPENSIONE VERSAMENTI (IVA, RITENUTE LAVORO DIPENDENTE / ASSIMILATO / PREMI INAIL): In scadenza nel mese di maggio 2020
RIPRESA VERSAMENTI: 30.6.2020 (unica soluzione / prima rata).
La sospensione dei versamenti “in autoliquidazione” opera anche a favore dei soggetti:
- esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;
- che hanno iniziato la predetta attività dall’ 01.04.2019 (a prescindere dalla verifica della riduzione del fatturato / corrispettivi dei mesi di marzo / aprile 2020).
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.