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Decreto legge Rilancio – tregua fiscale per imprese e cittadini, più spazio alla cassa integrazione e via libera ai bonus

  CIRCOLARE DEL 21.05.2020

Oggetto: Decreto legge Rilancio – tregua fiscale per imprese e cittadini, più spazio alla cassa integrazione e via libera ai bonus

Il Decreto Legge 34/2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 maggio. Dopo aver ottenuto il via libera del Consiglio dei ministri il 13 maggio con la formula “salvo intese”, il Dl Rilancio (ex decreto Aprile e poi Maggio) giunge a destinazione dopo il Cura Italia e il decreto Liquidità. Un pacchetto di misure da 55 miliardi di indebitamento e 155 miliardi in termini di saldo netto da finanziare. L’appeal è quello di una manovra monstre anti crisi, un testo omnibus in formato extra large (266 articoli) che rifinanzia molte delle misure del decreto Cura Italia e introduce nuovi interventi per famiglie, lavoratori e aziende per uscire dalla crisi economica scaturita dall’emergenza Covid-19.

Qui di seguito alcune delle principali proposte messe sul tavolo dell’esecutivo.

FAMIGLIE – Reddito di emergenza

Arriva il reddito di emergenza (Rem). Il nuovo strumento punta a tutelare i nuclei familiari in condizioni di necessità economica a causa dell’emergenza Covid-19, non coperti dagli altri sussidi. Il Rem varia da 400 a 800 euro a seconda del nucleo familiare. La richiesta va inoltrata all’Inps entro giugno. Le risorse sono erogate in due quote, ciascuna pari all’ammontare riconosciuto. Per vedersi riconosciuto il reddito di emergenza vanno rispettate(cumulativamente)4 condizioni:

  • residenza in Italia
  • reddito familiare ad aprile 2020 inferiore a una soglia di Rem spettante
  • patrimonio mobiliare familiare nel 2019 inferiore a 10mila euro, accresciuto di 5mila euro per ogni componente successivo al primo, fino a un massimo di 20mla euro
  • Isee inferiore a 15mila euro.

SMART WORKING

I genitori dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di 14 anni hanno diritto a svolgere il lavoro agile da remoto fino al termine dello stato di emergenza. Sono previsti due paletti:

  • nel nucleo familiare non deve esserci un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito;
  • nel nucleo familiare non deve esserci un genitore non lavoratore.

CONGEDI E BABY SITTER

Il provvedimento proroga i congedi parentali fino a un massimo di 30 giorni per genitori lavoratori dipendenti del privato con figli di età non superiore ai 12 anni. Queste persone riceveranno un’indennità al 50% della retribuzione.

In alternativa è consentito cumulare il bonus baby sitter da 600 euro del Dl Cura Italia, che diventa pari a 1.200 euro per chi non l’ha ancora ottenuto. Il budget può essere speso anche per i centri estivi e i servizi integrativi all’infanzia.

BONUS VACANZE

Arrivano 500 euro per le famiglie (tre o più persone), 300 per una coppia e 150 per un single. Può essere speso nelle strutture ricettive (alberghi, bed&breakfast) da luglio e fino al 31 dicembre 2020.

Requisito: avere un Isee fino a 40mila euro.

STOP A 30 MILIONI DI ATTI E CARTELLE

Il Fisco concede una tregua a imprese e cittadini. Con una norma del decreto Rilancio vengono rinviate al 1° settembre le notifiche di qualcosa come 22 milioni di cartelle esattoriali e e al prossimo anno la consegna di 8,5 milioni di atti di accertamento. Per questi ultimi viene previsto che gli uffici dell’amministrazione potranno lavorare gli atti entro la fine del 2020. Per le notifiche ci sarà tempo dal 1° gennaio al 31 dicembre del prossimo anno.

SUPERBONUS AL 110% PER LE RISTRUTTURAZIONI

Super ecobonus del 110%

Con riferimento al super ecobonus del 110%, la disposizione precisa quali sono gli interventi ammissibili alla maxi detrazione.

Danno diritto allo sconto del 110% non tutte le tipologie di interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del D.L. n. 63/2013, ma solo alcune.

Si tratta in particolare di:

  1. interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017. In tal caso, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
  2. interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati:
    1. a condensazione (con efficienza almeno pari alla classe A)
    2. a pompa di calore (inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo)
    3. a microcogenerazione.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;

  1. interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e impianti di microcogenerazione. Anche in questo caso la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro.

Il super ecobonus del 110% vale anche per tutti gli altri interventi di efficientamento energetico diversi dai precedenti di cui all’articolo 14 del D.L. 63/2013, come la sostituzione di finestre o l’installazione di pannelli o schermature solari, se eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati alle precedenti lettere a), b) e c).

Ai fini della fruizione dell’ecobonus maggiorato è necessario rispettare alcune precise condizioni.

Innanzitutto, gli interventi, nel loro complesso, dovranno assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Occorre inoltre che gli interventi rispettino determinati limiti che dovranno essere fissati da un decreto ministeriale che dovrà essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore decreto Rilancio. Si tratta di un aspetto alquanto critico: fino a quando non sarà varato tale decreto ministeriale, infatti, non sarà possibile progettare alcun intervento poiché non si ha nessun valore di riferimento.

Super sismabonus

Il decreto Rilancio aumenta al 110% anche la detrazione spettante per gli interventi di messa in sicurezza antisismica degli edifici.

Ammissibili gli edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3, facendo riferimento all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003).

Aspetti comuni

I due super bonus condividono alcune caratteristiche.

Innanzitutto, gli immobili ammissibili e la platea dei soggetti beneficiari.

In particolare, i due incentivi si applicano in relazione agli interventi realizzati sui condomini e sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche non nell’esercizio di imprese, arti o professioni.

I due superbonus hanno lo stesso periodo di validità: le maxi detrazioni al 110% sono fruibili per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

Modalità di fruizione

Altro aspetto in comune delle due detrazioni riguarda le modalità di fruizione.

Le due agevolazioni, infatti, possono essere fruite direttamente o, per chi ha problemi di liquidità, possono essere cedute o può essere richiesto lo sconto in fattura.

Nel primo caso (fruizione diretta), è necessario pagare i lavori ottenendo così una detrazione del 110% della spesa sostenuta, che deve essere ripartita tra gli aventi diritto e recuperata in 5 quote annuali di pari importo.

In alternativa, il credito corrispondente alla detrazione del 110% può essere ceduto alle imprese esecutrici dei lavori o alle banche o ad altri intermediari finanziari.

Lo sconto in fattura invece permette di realizzare gli interventi senza alcun pagamento. A fronte della cessione della detrazione fiscale si riceve uno sconto in fattura pari al 100% del costo dei lavori da parte dell’impresa che ha effettuato i lavori. L’impresa acquisisce un credito del 110% che può a sua volta cederlo a soggetti terzi, ma anche a banche e/o intermediari finanziari.

BONUS ACQUISTO BICICLETTE

Fino al 31 dicembre 2020 (salvo esaurimento dei fondi, portati ora a 120 milioni), per tutti i residenti (a patto che siano maggiorenni) nelle Città metropolitane (quindi nelle maggiori città e nelle rispettive province) e nei comuni con più di 50.000 abitanti, è possibile acquistare ovunque(dunque anche “fuori zona”) non solo bici, e-bike e monopattini elettrici, ma anche segway, hoverboard e monowheel o abbonamenti a servizi di sharing purché non di autovetture, con un bonus che copre il 60% della spesa (nelle prime bozze del decreto era 70%) ma non può comunque superare i 500 euro.Questo bonus può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d’uso previste. Nel decreto anche riduzioni tariffarie per gli abbonamenti annuali, ordinari e integrati, per il trasporto pubblico locale a decorrere dal termine delle misure di contenimento. Le risorse necessarie arriveranno da un fondo ad hoc costituito per il sostegno al Tpl.

LAVORATORI – Per la cassa integrazione altre 9 settimane

I datori di lavoro possono utilizzare la cassa integrazione per l’emergenza Covid-19 per una durata massima di nove settimane per il periodo dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, ma solo dopo aver esaurito tutto il periodo concesso potranno ottenere ulteriori cinque settimane. Poi, una volta utilizzate tutte le 14 settimane, dal 1 settembre al 31 ottobre possono chiedere, con una nuova procedura, ulteriori quattro settimane di trattamento. Per i settori del turismo, fiere, congressi e spettacolo le 4 settimane si possono utilizzare anche prima del 1 settembre.

TRATTAMENTO IN DEROGA PIU’ VELOCE

Diventa più veloce la procedura per la Cassa in deroga: il datore di lavoro potrà rivolgersi direttamente all’Inps superando il doppio canale-Inps-Regioni e i relativi rallentamenti.

L’Inps, in 15 giorni dall’arrivo dell’istanza, erogherà un anticipo dell’assegno del 40 per cento.

LICENZIAMENTI

Proroga dello stop ai licenziamenti. Le imprese non potranno fare licenziamenti economici individuali e collettivi per altri tre mesi. Sospese anche le procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per motivo oggettivo in corso.

BONUS 600 EURO PARTITE IVA

Ad aprile i 600 euro vanno a professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli. Per il mese di maggio il bonus sale a 1.000 euro ma se ne potrà beneficiare a determinate condizioni:

  • i collaboratori devono aver concluso il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del Dl rilancio (19 maggio);
  • i titolari di partita Iva, ancora attiva al 19 maggio, devono aver conseguito un fatturato e dei corrispettivi nel mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1 gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi. Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dagli eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

COLF E BADANTI

Ai lavoratori domestici con uno o più contratti di lavoro, alla data del 23 febbraio 2020, per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta per i mesi di aprile e maggio 2020 un’indennità mensile di 500 euro, per ciascun mese.

Condizioni: i lavoratori domestici non devono convivere con il datore di lavoro, né aver beneficiato di altre indennità introdotte dal Dl Cura Italia.

REDDITO DI CITTADINANZA

Il decreto Rilancio prevede che i beneficiari del reddito di cittadinanza possano stipulare contratti a termine fino a 30 giorni, rinnovabili per 30 giorni, per un ammontare retributivo massimo di 2mila euro, con datori di lavoro del settore agricolo, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici.

AZIENDE – Cancellato saldo e acconto Irap per tutti fino a 250 milioni di fatturato.

L’approdo in Gazzetta dell’articolo 24 del decreto legge 34/2020 conferma che «non è dovuto» né il versamento del saldo Irap 2019 né quello della prima rata di acconto 2020, con l’esclusione di chi, nel 2019, ha realizzato ricavi/compensi per oltre 250 milioni di euro, degli intermediari finanziari e delle società di partecipazione (articolo 162-bis del Tuir), delle imprese di assicurazione e delle pubbliche amministrazioni (articoli 7 e 10-bis del Dlgs 446/1997).

Oltre alla precisazione che «resta fermo» l’acconto dovuto per il 2019 (per cui chi non ha versato a sufficienza deve procedere al ravvedimento operoso per evitare la sanzione del 30%), si aggiunge che il mancato acconto 2020 «è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare per lo stesso periodo d’imposta». Se il venir meno del primo acconto accontenta tutti (in misura diversa tra chi avrebbe dovuto pagare il 40% e chi il 50%, ai sensi dell’articolo 58 del Dl 124/2019), lo stop al saldo è irrilevante per alcuni soggetti ed un grande regalo per altri.

E’ vivo il dibattito sulla possibilità di far retroagire lo sconto ai saldi di bilancio 2019: da un lato, l’Oic 25 depone in senso negativo (rinviando alla data di riferimento del bilancio); dall’altro la situazione potrebbe prestarsi (Oic 29) a configurare il venir meno di un debito preesistente alla chiusura. In attesa dell’Oic, è probabile che chi ha approvato il progetto di bilancio entro il 18 maggio difficilmente tornerà sui propri passi per questo, anche perché la sopravvenienza (non imponibile) è probabilmente più “comoda” in un anno difficile come il 2020.

RINVIO PAGAMENTO TASSE DI MARZO, APRILE E MAGGIO AL 16 SETTEMBRE

RIPRESA VERSAMENTI SOSPESI DAL “DECRETO CURA ITALIA”

Il DL n. 18/2020 ha previsto la sospensione di alcuni termini dei versamenti tributari e contributivi, scadenti, in linea generale, entro il mese di marzo e dei relativi adempimenti in scadenza fino al 31.5.2020.

Ora, l’art. 127, DL n. 34/2020 dispone la proroga dall’1.6 al 16.9.2020 della ripresa dei versamenti. Entro tale data va versato quanto dovuto:

  • in unica soluzione;
  • a titolo di prima rata qualora il contribuente scelga la rateizzazione, consentita fino ad un massimo di 4 rate mensili.

La ripresa dei versamenti sospesi è così sintetizzabile.

Soggetti

DL n. 18/2020Adempimento / versamento sospesoRipresa

termine originario

termine prorogato

Tutti i contribuenti (persone fisiche, imprese, enti commerciali e non commerciali)

Art. 60Versamenti IVA, ritenute, contributi previdenziali / premi INAIL, ISI-IVA forfetaria, tassa annuale libri sociali scaduti il 16.3.202016.4.2020
Art. 62, comma 1 Adempimenti tributari scadenti nel periodo 8.3 – 31.5.202030.6.2020

Imprese del settore ricettivo e altri soggetti di specifici settori (ristoranti, bar e pub, pasticcerie e gelaterie, teatri, cinema, palestre, piscine, ecc.)

Art. 61, commi da 1 a 3

Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scaduti nel periodo 2.3 – 30.4.2020

1.6.2020 16.9.2020

Adempimenti contributivi sospesi nel periodo 2.3 – 30.4.2020

  30.6.2020  16.9.2020
Versamento IVA scaduto il

16.3.2020

01.06.2020

 16.9.2020

Effettuazione ritenute lavoro dipendente / assimilato nel periodo 21.2 – 31.3.2020 (solo per soggetti individuati ex DM 24.2.2020 – Comuni “zona rossa” di prima istituzione Lombardia / Veneto)

01.06.2020

 16.9.2020 

Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni / società sportive

Art. 61, comma 5

Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo 2.3 – 30.6.2020

 30.6.2020   16.9.2020

Versamento IVA scaduto il 16.3.2020

Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 fino a € 2 milioni

Art. 62, comma 2

Versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scaduti nel periodo 8.3 – 31.3.2020

01.06.2020

 16.9.2020 

Imprese / lavoratori autonomi Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza

Art. 62, comma 3

Versamenti IVA scaduti nel periodo 8.3 – 31.3.2020

 01.06.2020 

 16.9.2020

Soggetti individuati ex DM 24.2.2020 (Comuni “zona rossa” di prima istituzione Lombardia / Veneto)

 

Art. 62, comma 4

Versamenti tributari scaduti nel periodo 21.2 – 31.3.2020

 01.06.2020 

 16.9.2020

Adempimenti tributari scaduti nel periodo 21.2 – 31.3.2020

 30.6.2020

Imprese florovivaistiche

Art. 78

Versamenti e adempimenti connessi ai contributi previdenziali / premi INAIL scadenti nel periodo 30.4 – 15.7.2020

31.7.2020

 

Versamenti IVA scadenti nel periodo 1.4. – 30.6.2020

RIPRESA VERSAMENTI SOSPESI DAL “DECRETO LIQUIDITÀ”

L’art. 18, DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”, ha disposto la sospensione dei versamenti tributari / contributivi / premi INAIL scadenti nei mesi di aprile / maggio 2020.

Ora, con il DL n. 34/2020 è stata prorogata dal 30.6 al 16.9.2020 la ripresa dei versamenti sospesi. Entro tale data va versato quanto dovuto:

  • in unica soluzione;
  • a titolo di prima rata qualora il contribuente scelga la rateizzazione, consentita fino ad un massimo di 4 rate mensili.

Alla luce di quanto sopra, la ripresa dei versamenti sospesi è così sintetizzabile.

Soggetti

DL

n. 23/2020

Versamento sospesoRipresa versamento
 

Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni

riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019Art. 18,  commi 1 e 2IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali

/ premi INAIL scadenti a aprile 2020

16.9.2020

riduzione di almeno il 33% di fatturato /corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019

IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali/ premi INAIL scadenti a maggio 2020

Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 superiori a € 50 milioni

riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019

Art. 18, commi 3 e 4

IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali/ premi INAIL scadenti a aprile 2020

  16.9.2020

riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019

IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali/ premi INAIL scadenti a maggio 2020

Imprese / lavoratori autonomi che hanno iniziato l’attività dall’1.4.2019

 Art. 18,  comma 5

IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali/ premi INAIL scadenti a aprile / maggio 2020

16.9.2020

Enti non commerciali (compresi ETS, enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività non in regime d’impresa)

Art. 18, comma 5

ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile / maggio 2020

16.9.2020

L’art.  144,  DL n. 34/2020 stabilisce che i versamenti delle somme riferite alle comunicazioni       di irregolarità / avvisi bonari, ai sensi degli artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 462/97, collegati ai controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 e ai controlli formali delle dichiarazioni ex art. 36-ter, DPR n. 600/73:

  • sono considerati tempestivi, se effettuati entro il 16.9.2020, qualora scadenti nel periodo 8.3 – 18.5.2020;
  • possono essere effettuati, senza sanzioni ed interessi, entro il 16.9.2020, qualora scadenti nel periodo 19.5 – 31.5.2020.

Il versamento di quanto dovuto può essere effettuato:

  • in unica soluzione;
  • in 4 rate mensili di pari importo, la prima delle quali entro il 16.9.2020 e le successive con scadenza il giorno 16 di ciascun mese.

SPINTA DA 12 MILIARDI PER SBLOCCARE I DEBITI PA

La manovra anticrisi mette in moto un meccanismo sblocca-pagamenti da 12 miliardi per la liquidazione dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2019 da parte di enti territoriali e Asl. Una situazione che grava spesso sulle spalle delle imprese. Di queste risorse 6,5 miliardi sono destinati a Comuni, Province e Città metropolitane, 1,5 miliardi sono per le Regioni e 4 miliardi sono riservati alle aziende sanitarie locali. Le risorse sono gestite da Cdp con anticipazioni da restituire in 30 anni.

SOSTEGNI PUBBLICI ALLE IMPRESE

Nel decreto Rilancio è previsto un doppio livello di aiuti di Stato per le imprese. Per quelle sopra i 50 milioni di euro, l’intervento sarà attuato attraverso l’operazione «Patrimonio destinato» di Cassa depositi e prestiti. Per le imprese da 10 a 50 milioni di euro dovrebbe applicarsi il cosiddetto «pari passu», in cui lo Stato “accompagna” le ricapitalizzazioni private con somme analoghe a quelle messe dai soci. Previsto a questo riguardo lo stop a dividendi e distribuzioni di riserve.

INDENNIZZI A FONDO PERDUTO PER LE PICCOLE IMPRESE

Per le piccole imprese (inclusi lavoratori autonomi titolari di partita Iva o di reddito agrario) il decreto Rilancio prevede un contributo a fondo perduto con una doppia condizione d’accesso e una tempistica precisa: per ottenere l’indennizzo i soggetti interessati devono presentare un’istanza, esclusivamente online, all’agenzia delle Entrate entro 60 giorni dall’avvio della procedura telematica per la trasmissione delle domande.

Quanto ai due paletti per accedere al beneficio, il provvedimento prevede un giro d’affari annuo nel 2019 inferiore ai 5 milioni di euro e una perdita del fatturato o dei compensi, tra aprile 2020 e lo stesso mese del 2019, di almeno un terzo. Con un ammontare dell’indennizzo calcolato applicando una percentuale alla differenza di fatturato registrata: 20% per i soggetti che nel 2019 hanno registrato ricavi o compensi al di sotto dei 400mila euro; 15% sopra i 400mila euro e fino a un milione di euro; 10% oltre un milione e fino a 5 milioni (il contributo nel caso di indennizzo più alto può arrivare così a 41mila euro).

BOLLETTE PIYU’ LEGGERE PER LE PMI

Il decreto prevede bollette più leggere per tre mesi per le piccole e medie imprese. Il taglio, che vale 600 milioni, passa attraverso una rimodulazione delle componenti fisse della bolletta, come i costi di trasporto e gestione del contatore e gli oneri generali, per tutti i clienti non domestici alimentati in bassa tensione. L’intervento potrebbe riguardare 3,7 milioni di Pmi.

CONTRATTI A TERMINE

Il decreto Rilancio prova a sostenere le imprese nell’utilizzo del lavoro flessibile tutelato stabilendo che, fino al 30 agosto, le causali non servono nei casi di rinnovo o proroga dei contratti a termine (anche a scopo di somministrazione) in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del provvedimento stesso.

NIENTE IMU SUGLI ALBERGHI E TOSAP BLOCCATA FINO A OTTOBRE

È cancellato l’acconto Imu di giugno per gli alberghi e gli stabilimenti balneari, a patto che proprietario e gestore coincidano. La misura vale 163,5 milioni e ferma anche la quota statale dell’Imu, che gli alberghi pagano come imprese e centri commerciali. Esentati fino al 31 ottobre gli spazi aggiuntivi di occupazione di suolo pubblico necessari agli esercenti di pubblico servizio per rispettare il distanziamento sociale.

FONDO DA 50 MILIONI A SOSTEGNO DEL TURISMO

Viene istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020 per la concessione di contributi in favore delle imprese turistico ricettive, delle aziende termali e degli stabilimenti balneari, come concorso nelle spese di sanificazione e di adeguamento conseguente alle misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19.

BONUS AFFITTI

Con il decreto Rilancio entra in scena un nuovo credito d’imposta per l’affitto di immobili non abitativi.

Un primo paletto riguarda il limite dei ricavi e dei compensi. Il credito spetta infatti ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio (2019 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare).

Una seconda condizione necessaria per fruire del credito d’imposta riguarda la riduzione del fatturato o dei corrispettivi.

Per i soggetti locatari esercenti attività economica, il diritto al beneficio matura solo se, nel mese di riferimento (marzo/aprile/maggio), abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Per quanto riguarda gli immobili interessanti dal nuovo bonus, il credito d’imposta compete per i canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati:

  • allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico;
  • all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Il credito d’imposta viene riconosciuto nella misura 60% del canone versato nei mesi di marzo, aprile e maggio (del periodo d’imposta 2020).

Il bonus si dimezza al 30% (dei canoni) in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda.

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.

In luogo dell’utilizzo diretto dello stesso, è possibile optare per la cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Nell’ ipotesi in cui il credito sia ceduto al locatore o concedente, questo può utilizzare il credito di imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione.

Se i locatori o concedenti sono esercenti attività d’impresa, arte o professione, il credito d’imposta è utilizzabile anche in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione, a decorrere dal mese successivo alla cessione.

In relazione ai canoni di locazione del mese di marzo, viene espressamente previsto che il credito d’imposta non potrà essere cumulato con il bonus botteghe e negozi di cui all’articolo 65 decreto Cura Italia (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27/2020).

Sarà un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 20 giorni dall’entrata in vigore del decreto Rilancio, a definire le modalità attuative del bonus.

CREDITO D’IMPOSTA PER ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

L’articolo 120, D.L. 34/2020, nell’ambito delle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19 nei luoghi di lavoro, introduce un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un credito massimo di euro 80.000 a beneficiario, spettante agli esercenti attività d’impresa, arti e professioni in luoghi aperti al pubblico indicate nell’allegato 1 al Decreto Legge (alberghi, ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie, teatri, biblioteche, musei, stabilimenti balneari e termali, etc…), nonché a favore di fondazioni ed altri enti privati compresi gli enti del terzo settore.

Le spese agevolabili consistono nei seguenti interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e di contenimento della diffusione del Covid-19:

  • interventi edilizi
  • acquisto di arredi di sicurezza
  • acquisto o sviluppo di strumenti e tecnologie per lo svolgimento dell’attività lavorativa
  • acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura.

Si rimane in attesa del decreto attuativo per le modalità di fruizione.

CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

L’articolo 125 D.L. 34/2020, abrogando l’articolo 64 D.L. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”) e l’articolo 30 del D.L. 23/2020 (c.d. “Decreto liquidità”), introduce un credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti e per l’acquisto dei dispositivi di protezione.

Il credito spetta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020 fino ad un importo massimo di credito di euro 60.000 a beneficiario, entro il tetto complessivo di 200 milioni di euro.

Le spese agevolabili consistono nelle seguenti categorie:

  • sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro acquisto di dispositivi di protezione individuale acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti acquisto di dispositivi di sicurezza
  • acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

Si rimane in attesa del decreto attuativo per le modalità di fruizione.

Studio S&G

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