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Legge di Bilancio 2026, le novità per il lavoro

Ai gentili clienti

                                                                                    CIRCOLARE DEL 12.01.2026

 

Oggetto: Legge di Bilancio 2026, le novità per il lavoro

 

Di seguito si riepilogano le principali novità per il lavoro contenute nella Legge di Bilancio 2026.

 

Articolo 1Contenuto
Comma 7Detassazione incrementi rinnovi contrattuali

La Manovra finanziaria ha introdotto un nuovo strumento d’assoggettamento degli aumenti salariali derivanti da rinnovi da contrattazione collettiva a un’aliquota ridotta del 5%, in sostituzione della tassazione ordinaria IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali.

L’applicazione dell’imposta sostitutiva è subordinata alla ricorrenza di specifiche condizioni:

− dal punto di vista soggettivo, possono beneficiare dell’agevolazione esclusivamente i lavoratori dipendenti del settore privato che nell’anno 2025 abbiano percepito un reddito complessivo da lavoro subordinato non eccedente la soglia di 33.000 euro;

− sul versante oggettivo, l’agevolazione riguarda gli incrementi retributivi derivanti da rinnovi contrattuali sottoscritti nel triennio compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026.

L’entità del beneficio fiscale risulta considerevole se comparata con la tassazione progressiva IRPEF e il divario rispetto all’imposta sostitutiva del 5% rimane comunque ampio, a prescindere dallo scaglione nel quale si colloca il reddito del lavoratore.

In un contesto caratterizzato da rilevanti ritardi nella dinamica dei rinnovi contrattuali, l’introduzione dell’imposta sostitutiva assume una duplice valenza: da un lato, alleggerisce il carico fiscale sui lavoratori destinatari degli aumenti retributivi, incrementando il loro reddito netto disponibile; dall’altro, può stimolare la ripresa del processo di contrattazione collettiva, rendendo gli aumenti negoziati fiscalmente più convenienti.

 

Commi 10 – 11Detassazione lavoro festivo, notturno e a turni

Per il periodo d’imposta 2026, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono assoggettate a un’imposta sostitutiva IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali pari al 15% le somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, ai lavoratori dipendenti a titolo di:

a) maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 66/2003, e dei CCNL;

b) maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;

c) indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL.

Gli importi eccedenti tale soglia ritornano ad essere assoggettati alla tassazione ordinaria progressiva IRPEF e alle relative addizionali regionali e comunali.

La detassazione è applicata dai sostituti d’imposta del settore privato nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno 2025, a 40.000 euro: in tale limite annuo non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati alle disposizioni (art. 1, commi 182 ss., Legge n. 208/2015). Sono esclusi i dipendenti di strutture turistico–alberghiere, in quanto destinatari di specifica detassazione (comma 18).

Se il sostituto d’imposta tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la CU dei redditi per l’anno precedente, il lavoratore attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno. Non rientrano nell’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.

Restano ferme le ordinarie regole contributive in materia previdenziale e assistenziale, salvo quanto diversamente previsto dai CCNL e dalla normativa vigente.

Comma 14Ticket restaurant

Viene elevato a 10 euro il valore monetario giornaliero non imponibile dei buoni pasto elettronici corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti, mediante modifica dell’art. 51, comma 2, lett. c), TUIR. Per i ticket restaurant in formato cartaceo il limite rimane fermo a 4 euro.

Comma 176Modalità di erogazione della liquidazione anticipata della NASpI

Vengono modificate le modalità di erogazione della liquidazione anticipata della NASpI, in caso di richiesta da parte del beneficiario come incentivo all’autoimprenditorialità. La disposizione in commento prevede che l’erogazione della prestazione non avvenga più in un’unica soluzione, come attualmente previsto, ma in 2 rate: la prima in misura pari al 70% dell’intero importo e la seconda, pari al restante 30%, da corrispondere al termine della durata della prestazione e comunque non oltre il termine di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione.

L’erogazione di tale seconda rata è concessa a condizione che il beneficiario non abbia instaurato un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI e non sia titolare di pensione diretta, eccetto l’assegno ordinario di invalidità.

Commi 204 – 205Adesioni alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato

Si modifica la disciplina del D.Lgs. n. 252/2005, con riferimento in particolare alle modalità di conferimento tacito o automatico del TFR.

I lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, esclusi i lavoratori domestici, aderiscono automaticamente alla previdenza complementare, verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. In caso di presenza di più forme pensionistiche, la forma pensionistica complementare di destinazione è quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale.

La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all’assegno sociale.

In assenza degli accordi o dei contratti, la forma pensionistica complementare di destinazione dell’adesione automatica è quella residuale individuata dal regolamento di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 85/2020, alla quale è conferito l’intero importo del TFR.

Entro 60 giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può comunque scegliere di rinunciare all’adesione automatica e conferire l’intero importo del TFR maturando a un’altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta ovvero mantenere il TFR secondo il regime di cui all’art. 2120, c.c.. Tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta. Il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione resa dal lavoratore, al quale ne rilascia copia.

In caso di adesione automatica, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni. Tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l’adesione decorre da detta data.

Al momento della prima assunzione il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica complementare destinataria dell’adesione automatica, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.

Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono che i contributi e le quote di TFR pervenuti a seguito di adesioni non esplicite siano investiti in percorsi o linee di investimento caratterizzati da differenti profili di rischio – rendimento, tenendo conto, in particolare, dell’orizzonte temporale dell’investimento e dell’età anagrafica dell’aderente.

Con riferimento ai lavoratori non di prima assunzione, contestualmente all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto a fornire informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione. Nel caso in cui il lavoratore abbia in essere un’adesione a una forma pensionistica complementare, il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore circa la possibilità per lo stesso di indicare, entro 60 giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando da tale data, precisando che in difetto si applica il meccanismo di adesione automatica. Il predetto TFR è conferito per l’intero importo, salvo che il lavoratore decida di destinare a tale forma una percentuale del TFR maturando, secondo quanto previsto dagli accordi ovvero per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, in misura non inferiore al 50%.

Le disposizioni sopra indicate si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026 ed entro la medesima data la COVIP adegua le proprie istruzioni.

Comma 219Congedi parentali

Viene esteso l’ambito di applicazione dei congedi parentali dei lavoratori dipendenti anche con riferimento ai figli di età compresa tra i 12 e i 14 anni e, in caso di adozione, nazionale o internazionale, o di affidamento, con riferimento ai minori fino al quattordicesimo anno di ingresso nella famiglia.

 

 

Comma 220Congedi e permessi per malattia del figlio

Viene modificata la disciplina dei congedi dei lavoratori dipendenti per malattia dei figli di età superiore a 3 anni (congedi spettanti, per il medesimo giorno, in via alternativa a uno dei genitori): viene elevata da 5 a 10 giorni lavorativi all’anno il limite di tali congedi, non retribuiti, fruibili da ciascun genitore. Viene, inoltre, estesa l’applicabilità dell’istituto, ora riferita ai minori di età compresa tra i 3 e 14 anni.

Comma 221Affiancamento sostituzione maternità

Mediante aggiunta del nuovo comma 2–bis all’art. 4, T.U. Maternità (D.Lgs. n. 151/2001), al fine di favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro, in caso di assunzione in sostituzione per maternità, il contratto di lavoro a termine può essere prolungato per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino.

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali Saluti

  Studio S. & G. S.r.l.

Studio S&G

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