Ai gentili clienti
CIRCOLARE DEL 07.01.2026
Oggetto: Finanziaria 2026
Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella Finanziaria 2026.
Reintroduzione dell’Iper Ammortamento
La Legge di Bilancio 2026 ha reintrodotto l’iper ammortamento per le imprese, in sostituzione dei crediti d’imposta “Industria 4.0” e “Transizione 5.0”, non più applicabili ai nuovi investimenti dal 2026.
L’agevolazione consiste in una maggiorazione del costo di acquisto dei beni ai fini fiscali, che consente di dedurre quote di ammortamento più elevate (o canoni di leasing maggiorati), con un risparmio d’imposta ai fini IRPEF/IRES (l’agevolazione non rileva ai fini IRAP).
Soggetti beneficiari
Possono accedere all’agevolazione tutte le imprese titolari di reddito d’impresa, a prescindere da forma giuridica, settore, dimensione e regime contabile, purché:
- rispettino la normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- siano in regola con gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali.
Sono esclusi i lavoratori autonomi, i contribuenti in regime forfetario e le imprese in stato di liquidazione o soggette a procedure concorsuali.
Investimenti agevolabili
Sono agevolati gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, relativi a:
- beni strumentali materiali e immateriali nuovi “4.0”, interconnessi ai sistemi aziendali e alla rete di produzione o fornitura;
- beni strumentali materiali nuovi per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, inclusi i sistemi di accumulo.
I beni devono essere prodotti in Paesi UE o SEE. Non è prevista la possibilità di prenotazione dell’investimento: entro il 30 settembre 2028 il bene deve risultare fiscalmente “effettuato”.
Misura della maggiorazione
La maggiorazione del costo di acquisizione è riconosciuta nelle seguenti misure:
- 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per investimenti oltre 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per investimenti oltre 10 e fino a 20 milioni di euro.
Per i beni acquisiti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore.
Modalità di fruizione
Il beneficio si utilizza esclusivamente ai fini IRPEF/IRES, mediante variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi, attraverso la deduzione di quote di ammortamento o canoni di leasing maggiorati.
Cumulabilità
L’iper ammortamento è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali o comunitarie aventi ad oggetto i medesimi investimenti, a condizione che:
- non siano agevolate le stesse quote di costo;
- il cumulo non determini il superamento del costo complessivamente sostenuto.
È esclusa la cumulabilità con il credito d’imposta “Industria 4.0”.
Indicazioni operative
Al fine di poter beneficiare correttamente dell’iper ammortamento, si raccomanda alle imprese di:
- verificare preventivamente che i beni rientrino tra quelli agevolabili e che rispettino i requisiti di interconnessione richiesti dalla normativa;
- conservare tutta la documentazione tecnica e contabile relativa all’investimento (contratti, fatture, documenti di trasporto), riportando in fattura il riferimento alla norma agevolativa;
- monitorare le tempistiche di effettuazione dell’investimento, tenuto conto del termine finale del 30 settembre 2028;
- procedere all’invio della comunicazione al GSE tramite l’apposita piattaforma, secondo modalità e termini che saranno definiti con successivi provvedimenti ministeriali;
- valutare preventivamente eventuali altre agevolazioni cumulabili, al fine di ottimizzare il beneficio fiscale senza superare i limiti previsti.
Detrazioni per lavori edilizi
Sintesi operativa
La Legge di Bilancio 2026 conferma, per gran parte delle agevolazioni edilizie, le stesse regole previste per il 2025, rinviando al 2027 la riduzione generalizzata delle percentuali di detrazione. Contestualmente, alcune agevolazioni cessano definitivamente dal 2026.
- Recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis TUIR)
Per le spese sostenute nel 2026:
- 50% per interventi su abitazione principale, se la spesa è sostenuta dal proprietario o titolare di diritto reale;
- 36% negli altri casi (seconde case, familiari conviventi, detentori, ecc.);
- Spesa massima agevolabile: € 96.000 per unità immobiliare;
- Detrazione ripartita in 10 quote annuali.
👉 La riduzione al 36% – 30% è rinviata al 2027.
- Risparmio ed efficienza energetica (Ecobonus “ordinario”)
Per le spese sostenute nel 2026:
- 50% per abitazione principale (proprietario o titolare di diritto reale);
- 36% negli altri casi;
- Restano fermi i limiti di spesa previsti per ciascun intervento.
👉 Anche in questo caso, la riduzione delle percentuali è posticipata al 2027.
- Interventi antisismici (Sismabonus)
Per le spese sostenute nel 2026:
- 50% per abitazione principale;
- 36% negli altri casi;
- Limite di spesa: € 96.000;
- Detrazione obbligatoriamente in 10 rate annuali.
👉 Confermato il rinvio al 2027 della riduzione al 36% – 30%.
👉 Per immobili colpiti da eventi sismici, sono previsti specifici contributi per la ricostruzione, in luogo delle proroghe del Superbonus.
- Bonus mobili ed elettrodomestici
Confermato anche per il 2026:
- Detrazione 50%;
- Spesa massima: € 5.000;
- Collegato a interventi di recupero edilizio iniziati dal 1° gennaio 2025.
- Sostituzione gruppi elettrogeni di emergenza
- Detrazione sempre al 50%, anche nel 2026;
- La riduzione prevista per altri interventi non si applica a questa fattispecie.
- Eliminazione barriere architettoniche (75%)
- La detrazione del 75% è fruibile solo per spese sostenute fino al 31.12.2025;
- Dal 2026 resta possibile l’agevolazione solo come bonus ristrutturazioni (50% o 36%).
- Superbonus
- Non prorogato oltre il 31.12.2025, salvo specifiche eccezioni già maturate;
- Nel 2026 non è più applicabile, anche se restano contributi alternativi per immobili danneggiati da eventi sismici;
- Detrazione sempre ripartita in 10 quote annuali per le spese dal 2024 in avanti.
- Bonus verde
- Non più fruibile né nel 2025 né nel 2026.
- Caldaie alimentate a combustibili fossili
Dal 2025:
- Escluse da tutte le detrazioni (ristrutturazioni, Ecobonus, Superbonus);
- Ammesse solo alcune eccezioni (microcogeneratori, biomassa, pompe di calore a gas, sistemi ibridi certificati).
- Limiti alle spese detraibili per redditi elevati
- Confermate nel 2026 le regole introdotte dal 2025 per i contribuenti con reddito oltre € 75.000;
- Le spese edilizie non subiscono la riduzione aggiuntiva prevista per altri oneri per redditi sopra € 200.000.
Rottamazione-quinquies: Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione
La Legge n. 199/2025 (Finanziaria 2026) introduce una nuova definizione agevolata dei debiti iscritti a ruolo, denominata “rottamazione-quinquies”, riferita ai carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2023.
Debiti definibili
Possono essere estinti, senza sanzioni, interessi (anche di mora) e aggio:
- Imposte risultanti dalle dichiarazioni e dai controlli automatizzati e formali (IRPEF, IRES, IVA);
- Contributi previdenziali INPS, esclusi quelli derivanti da accertamenti;
- Somme a titolo di capitale e spese di notifica/procedure esecutive;
- Debiti già inclusi in precedenti rottamazioni o nel saldo e stralcio, decaduti o inefficaci;
- Debiti oggetto di procedure di sovraindebitamento o ristrutturazione dei debiti.
Per le multe stradali, la definizione riguarda solo interessi e aggio (non la sanzione principale).
Debiti esclusi
Sono esclusi i carichi già integralmente regolarizzati alla data del 30.9.2025 nell’ambito della rottamazione-quater o della relativa riammissione.
Modalità di adesione
- Domanda da presentare entro il 30 aprile 2026, tramite apposito modello;
- Nella domanda va indicato il numero di rate prescelto ed eventuali contenziosi pendenti, con impegno alla rinuncia.
Pagamento delle somme
- Comunicazione degli importi dovuti da parte dell’Agente della riscossione entro il 30 giugno 2026;
- Pagamento:
- in unica soluzione entro il 31 luglio 2026, oppure
- fino a 54 rate bimestrali di pari importo (rata minima € 100).
- Sulle rate successive alla prima maturano interessi annui del 3%.
Effetti della definizione
Con la presentazione della domanda:
- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- sono sospese le azioni esecutive e cautelari (fermi, ipoteche, pignoramenti);
- il debitore non è considerato inadempiente ai fini dei rimborsi e dei pagamenti della P.A.;
- per i debiti contributivi è possibile ottenere il DURC.
Decadenza
La definizione decade in caso di:
- mancato pagamento dell’unica rata;
- mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive;
- mancato pagamento dell’ultima rata.
Non è prevista alcuna tolleranza nei ritardi di pagamento.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali Saluti
Studio S. & G. S.r.l.