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Indennità INPS per emergenza “COVID-19”

CIRCOLARE DEL 26.03.2020

 

Oggetto: Indennità INPS per emergenza COVID-19”

L’INPS sta provvedendo a mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati, nel più breve tempo possibile le procedure telematiche “semplificate” per la trasmissione delle domande ai trattamenti previsti dal Decreto “Cura Italia” e si spera anche per la richiesta del PIN.

 

COME FARE DOMANDA

I lavoratori, potenziali destinatari delle suddette indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno:

  1. Preliminarmente essere in possesso del PIN cittadino, che viene rilasciato registrandosi sul sito www.inps.it, pertanto consigliamo a chi non ne fosse ancora provvisto di richiederlo telematicamente;
  2. presentare in via telematica sul sito internet dell’Inps, (www.inps.it) la domanda che verrà resa disponibile entro fine marzo utilizzando il PIN per i cittadini o rivolgendosi ai patronati.

 

DESTINATARI DELL’INDENNITÀ COVID 19

Si tratta di indennità previste per il mese di marzo 2020 dell’importo pari ad € 600, non soggette ad imposizione fiscale.

 A tale indennità possono accedere:

✓ i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi  associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell’INPS;

✓ i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS.

✓ Artigiani e loro collaboratori o coadiuvanti familiari iscritti;

✓ Commercianti e loro collaboratori o coadiuvanti familiari iscritti;

✓ Coltivatori diretti, coloni e mezzadri;

✓ Lavoratori dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno perso il lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli stessi non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro dipendente;

✓ Lavoratori del settore agricolo a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;

 

Ai fini dell’accesso all’indennità, le predette categorie di lavoratori non dovranno essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non dovranno avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.

 

IMPORTANTE:

Le indennità di cui sopra non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

 

La presente non è d’interesse dei professionisti o imprese NON ISCRITTE A GESTIONI INPS, che per provvedimenti simili dovranno fare riferimento alla propria cassa previdenziale.

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Studio S&G

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