CIRCOLARE DEL 09.01.2025
OGGETTO: FINANZIARIA 2025
Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella Finanziaria 2025.
| Argomento | Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reddito di lavoro dipendente e regime forfetario | La normativa prevede che non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilati di cui agli artt. 49 e 50, TUIR, superiori a € 30.000. In sede di approvazione della finanziaria, per il solo 2025 il limite di cui alla citata lett. d-ter) è stato elevato a € 35.000. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 11.2.2020, n. 7/E, in occasione della reintroduzione da parte della Finanziaria 2020 della predetta causa ostativa, il nuovo limite (€ 35.000) va verificato nel 2024. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rivalutazione terreni e partecipazioni | È confermata l’introduzione “a regime” della rideterminazione del costo d’acquisto di: – terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi; – partecipazioni (anche possedute a titolo di proprietà / usufrutto), anche negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. I terreni / partecipazioni devono essere posseduti alla data dell’1.1 di ciascun anno, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali. È fissato al 30.11 del medesimo anno il termine entro il quale provvedere alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima. In sede di approvazione è stato previsto l’aumento dal 16% al 18% dell’imposta sostitutiva da versare entro la predetta data (unica soluzione / prima rata di massimo 3 rate annuali di pari importo). In caso di versamento rateale, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracciabilità spese trasferta / rappresentanza | È confermato che dal 2025 la non tassazione / deducibilità delle seguenti spese è subordinata al pagamento con modalità tracciate (versamento bancario / postale, carte di debito / credito e prepagate, assegni bancari / circolari): – rimborso spese trasferte / missioni fuori dal territorio comunale, quali vitto, alloggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1, Legge n. 21/92, di lavoratori dipendenti (ex art. 51, comma 5, TUIR); – spese prestazioni alberghiere / somministrazione di alimenti / bevande / viaggi e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1, Legge n. 21/92, addebitate analiticamente al cliente, nonché rimborso analitico delle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposte a lavoratori autonomi (ex art. 54, comma 6-ter, TUIR); – spese vitto / alloggio, nonché rimborso analitico spese di viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1, Legge n. 21/92, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposte a lavoratori autonomi (ex art. 95, comma 3-bis, TUIR); – spese di rappresentanza (ex art. 108, comma 2, TUIR). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prima casa | L’art. 1, comma 55, Legge n. 208/2015 modificando l’art. 1, Nota II-bis, della Tariffa, parte prima, DPR n. 131/86, in materia di agevolazioni “prima casa”, ha previsto che il soggetto già proprietario della “prima casa” può acquistare la “nuova prima casa” applicando le relative agevolazioni (aliquota ridotta dell’imposta di registro pari al 2%) anche se risulta ancora proprietario del primo immobile a condizione che lo stesso sia venduto entro un anno dal nuovo acquisto. In sede di approvazione la citata Nota II-bis è stata modificata “prorogando” di 12 mesi (passando da 1 anno a 2 anni) il periodo di tempo per l’alienazione degli immobili da destinare a prima abitazione. Se entro detto termine (2 anni) la “vecchia prima casa” non viene venduta, vengono meno le condizioni che consentono l’applicazione dell’aliquota ridotta.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pec amministratori imprese costituite in forma societaria | In sede di approvazione con la modifica dell’art. 5, comma 1, DL n. 179/2012, l’obbligo di disporre di una casella di posta elettronica certificata (PEC), da comunicare al Registro Imprese, già previsto per le ditte individuali / società, è esteso agli amministratori di società.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irpef 2025 | Sono confermati gli interventi sulle disposizioni del TUIR per stabilizzare la rimodulazione, già prevista per il 2024, degli scaglioni di reddito e le relative aliquote IRPEF nonché della misura delle detrazioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente. SCAGLIONI E ALIQUOTE IRPEF Con la riscrittura dell’art. 11, comma 1, TUIR, gli scaglioni di reddito e le relative aliquote IRPEF risultano così fissate.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detrazione per lavori edilizi e novità | Recupero del patrimonio edilizio – ristrutturazioni Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, TUIR e all’art. 16, DL n. 63/2013, la detrazione, da ripartire in 10 quote annuali è confermata considerando il limite massimo di spesa agevolabile di € 96.000: nel 2025 è riconosciuta nella misura del: – 50% per le sole spese sostenute dal proprietario / titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale; – 36% negli altri casi; nel 2026 e 2027 è riconosciuta nelle seguenti misure: – 36% per le sole spese sostenute dal proprietario / titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale; – 30% negli altri casi. Risparmio / Riqualificazione energetica E’ confermato che, per tutte le tipologie di interventi agevolati, la detrazione in esame: nel 2025 è riconosciuta nella misura del: – 50% per le sole spese sostenute dal proprietario / titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale; – 36% negli altri casi; nel 2026 e 2027 è riconosciuta nelle seguenti misure: – 36% per le sole spese sostenute dal proprietario / titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale; – 30% negli altri casi. Riduzione rischio sismico Per tutte le tipologie di interventi agevolati, la detrazione spettante, determinata considerando la spesa massima agevolabile di € 96.000: nel 2025 è riconosciuta nella misura del: – 50% per le sole spese sostenute dal proprietario / titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale; – 36% negli altri casi; nel 2026 e 2027 è riconosciuta nelle seguenti misure: – 36% per le sole spese sostenute dal titolare del diritto di proprietà / diritto reale di godimento sull’abitazione principale; – 30% negli altri casi. Bonus arredo è confermato il riconoscimento della detrazione anche per le spese sostenute nel 2025: – nella misura del 50%; – nel limite massimo di spesa di € 5.000; ferma restando la necessità che siano stati eseguiti interventi di recupero edilizio, per i quali si fruisce della relativa detrazione, iniziati dall’1.1.2024. Superbonus Per gli interventi di efficienza / riqualificazione energetica / miglioramento del rischio sismico per i quali spetta il “Superbonus” di cui all’art. 119, DL n. 34/2020, escludendo i casi per i quali trovano applicazione le specifiche deroghe in base alla data di inizio lavori / presentazione delle abilitazioni amministrative (CILA) / approvazione dei lavori condominiali / ecc., la percentuale di detrazione spettante per le spese 2025 può essere così schematizzata.
· | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| I crediti d’imposta “Industria 4.0” e “Transizione 5.0” e le novità della Finanziaria | Nell’ambito della Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025) sono contenute una serie di modiche alla disciplina relativa al credito d’imposta: – “Transizione 5.0” di cui all’art. 38, DL n. 19/2024 riconosciuto alle imprese che nel 2024 e 2025 effettuano investimenti in beni strumentali nuovi materiali ed immateriali nell’ambito di progetti innovativi da cui derivi una riduzione dei consumi energetici non inferiore al 3% – 5%; – “Industria 4.0” di cui all’art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) riconosciuto alle imprese che nel periodo 16.11.2020 – 31.12.2025 (o 30.6.2026) effettuano investimenti in beni strumentali nuovi materiali ed immateriali. Transizione 5.0 Il credito d’imposta in esame è riconosciuto per gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi di cui alle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017): – destinati a strutture produttive ubicate in Italia; – effettuati nel 2024 e 2025; – interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura; – a condizione che tramite gli stessi si consegua complessivamente: una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata in Italia cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3%; ovvero, alternativamente una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%. Sono compresi tra i progetti di innovazione agevolabili che consentono una riduzione dei consumi energetici gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, ad eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Ai fini del calcolo del credito d’imposta in esame è stata: – prevista una riduzione degli scaglioni d’investimento (da 3 a 2); – introdotta un’aliquota unica per investimenti fino a € 10.000.000.
(*) La possibilità di fruire del credito d’imposta con le maggiori nuove aliquote, in relazione ai progetti di investimento “ammessi a prenotazione” dall’1.1.2024 fino all’1.1.2025, è subordinata all’invio di un’apposita comunicazione del GSE sulla base della disponibilità delle risorse programmate ai sensi e nei limiti di cui all’art. 38, comma 21, DL n. 19/2024. Con l’aggiunta del nuovo comma 9-bis al citato art. 38, è stato altresì previsto che, ai fini del calcolo della riduzione dei consumi, gli investimenti in beni di cui alla Tabella A (beni materiali): – caratterizzati da un miglioramento dell’efficienza energetica verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore / di prassi; – effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio; contribuiscono al risparmio energetico complessivo della struttura / processo produttivo rispettivamente in misura pari al 3% e al 5%. Industria 4.0 Novità: – abrogazione dell’agevolazione riferita ai beni immateriali; – introduzione di un limite massimo di spesa (€ 2.200 milioni) per il credito d’imposta relativo agli investimenti in beni materiali di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017, effettuati dall’1.1 al 31.12.2025 / “prenotati” entro il 31.12.2025, con accettazione dell’ordine da parte del fornitore e versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo, effettuati entro il 30.6.2026. È confermato il credito d’imposta nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti fino a € 2,5 milioni / 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni / 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a € 10 milioni. Il predetto limite di spesa non opera in relazione agli investimenti per i quali “entro la data di pubblicazione della presente legge” (31.12.2024) il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Al fine del rispetto del predetto limite di spesa, l’impresa invia al MiMiT una comunicazione delle spese sostenute e del relativo credito d’imposta maturato, utilizzando il modello approvato con il DM 24.4.2024. Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il MiMiT trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del credito utilizzabile in compensazione con il mod. F24, secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comunicazione al GSE per l’utilizzo dei crediti d’imposta “Industria 4.0 | Ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per gli investimenti “Industria 4.0” e attività di R&S effettuati dal 2024 è richiesto l’invio al GSE di una specifica comunicazione preventiva nonché di una comunicazione “di completamento” degli investimenti. All’invio della comunicazione è subordinata la possibilità di utilizzo del credito d’imposta tramite il mod. F24. Va considerato che il diritto al credito sorge al momento di effettuazione dell’investimento, individuato ai sensi dell’art. 109, TUIR (consegna / spedizione, ecc.) mentre il momento a decorrere dal quale il relativo utilizzo è consentito corrisponde a quello di intervenuta interconnessione del bene al sistema aziendale. In particolare: – per gli investimenti effettuati nel periodo 1.1 – 29.3.2024 va presentata la comunicazione di completamento degli investimenti; – per gli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dal 30.3.2024 va presentata: la comunicazione preventiva nella quale indicare gli investimenti programmati da tale data nonché la presunta ripartizione negli anni del credito d’imposta e la relativa fruizione; la comunicazione consuntiva “aggiornata” all’atto del completamento. A tal fine con il Decreto 24.4.2024 il MiMiT ha approvato 2 specifici modelli, evidenziando che l’invio della comunicazione “costituisce presupposto per la fruizione” dei crediti d’imposta in esame in compensazione nel mod. F24.
In particolare la comunicazione va inviata al GSE previa registrazione nell’Area Clienti del sito Internet https://www.gse.it/, accedendo all’applicazione “Transizione 4.0 – Accedi ai questionari” e selezionando la tipologia di investimento. Come evidenziato dall’Agenzia nella citata Risposta n. 260, non è previsto uno specifico termine perentorio “a pena di decadenza” entro il quale inviare le comunicazioni. Peraltro non può dirsi subordinata la maturazione del diritto di credito – che sorge con la realizzazione degli investimenti – ma solo la sua concreta «fruizione” in compensazione»”, tramite il mod. F24. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali Saluti
Studio S. & G. S.r.l.