CIRCOLARE DEL 11.01.2021
OGGETTO: FINANZIARIA 2021
La c.d. “Legge Finanziaria 2021”, recentemente pubblicata sulla G.U., contiene tra l’altro le seguenti disposizioni di natura fiscale:
Esonero contributi autonomi – professionisti:
I lavoratori autonomi e i liberi professionisti con un reddito complessivo nel 2019, non superiore a 50.000 euro, che hanno subito una riduzione del fatturato nel 2020 pari ad almeno il 33%, possono beneficiare di un esonero del pagamento dei contributi previdenziali.
E’ lasciato a uno o più Decreti il compito di definire i criteri e le modalità di riconoscimento dell’esonero.
Proroga bonus edilizi:
Sono prorogate per l’anno 2021 le detrazioni per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, nonché per il recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici.
Viene innalzato da 10.000 a 16.000 euro l’importo massimo complessivo sul quale calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici.
Viene istituito un nuovo fondo per il riconoscimento, alle persone fisiche, di un bonus “idrico” pari a 1.000 euro, per la sostituzione di sanitari e apparecchi a limitazione di flusso d’acqua. Le modalità e i termini per l’erogazione saranno definiti da un apposito decreto.
Per quanto riguarda il superbonus del 110%, lo stesso viene prorogato sino al 30.06.2022.
Sostegno alla liquidità delle imprese:
In questo ambito possono essere segnalati diversi interventi:
- I finanziamenti, fino a 30.000 euro, garantiti al 100% dal fondo di garanzia Pmi, possono avere una durata di 15 anni (in luogo dei 10 anni prima previsti);
- Vengono prorogate, dal 31.01.2021 al 30.06.2021, le moratorie concesse alle micro, piccole e medie imprese.
Locazioni brevi:
Il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto tramite l’applicazione della cedolare secca (21%) solo in caso di destinazione alla locazione di non più di 4 appartamenti in ciascun periodo d’imposta.
Al superamento della soglia richiamata, l’attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale.
Disapplicazione norme sulle perdite:
Viene prevista la disapplicazione degli obblighi previsti dal Codice Civile per le società di capitali con riferimento alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31.12.2020.
Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo non è l’esercizio successivo, ma il quinto esercizio successivo.
Se la perdita porta il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l’assemblea può deliberare di rinviare le decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo.
Credito imposta beni strumentali nuovi:
Viene rivista la disciplina in esame e le novità trovano applicazione a decorrere dal 16.11.2020.
L’agevolazione viene prevista fino al 31.12.2022, con potenziamento delle aliquote agevolative.
Beni materiali nuovi industria 4.0:
Importo investimento fino a € 2.500,00:
- credito di imposta da 16.11.2020 – 31.12.2021: 50%
- credito di imposta da 01.01.2022 – 31.12.2022: 40%
Importo investimento tra € 2.500,00 e € 10.000,00:
- credito di imposta da 16.11.2020 – 31.12.2021: 30%
- credito di imposta da 01.01.2022 – 31.12.2022: 20%
Importo investimento tra € 10.000,00 e € 20.000,00:
- credito di imposta da 16.11.2020 – 31.12.2021: 10%
- credito di imposta da 01.01.2022 – 31.12.2022: 10%
Altri beni materiali nuovi:
- credito di imposta da 16.11.2020 – 31.12.2021: 10%; 15% per strumenti e dispositivi tecnologici per realizzare forme di lavoro agile
- credito di imposta da 01.01.2022 – 31.12.2022: 10%
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dalla entrata in funzione per gli altri beni o dall’anno di interconnessione per i beni Industria 4.0.
Sarà necessario trasmettere un’apposita comunicazione al Mise secondo le modalità che verranno comunicate e sarà necessaria una perizia asseverata per i beni di importo superiore a 300.000, un’autocertificazione per i beni di importo inferiore.
Rivalutazione terreni e partecipazioni:
Prorogata al 2021 la facoltà di rideterminare il valore d’acquisto di terreni e partecipazioni detenute alla data del 01.01.2021.
E’ fissato al 30.06.2021 il termine entro il quale versare l’imposta sostitutiva e redigere la perizia giurata.
Imposta di bollo:
L’art. 1 del citato DM 4.12.2020 modifica il comma 2 dell’art. 6, DM 17.6.2014 che fissa i termini di versamento dell’imposta di bollo. In particolare, il nuovo comma 2 stabilisce che:
- Primo trimestre: imposta > 250€ – 31.05;
imposta < 250€ – 30.09;
- Secondo trimestre: imposta > 250€ – 30.09;
- Primo e secondo trimestre: imposta < 250€ – 30.11;
- Terzo trimestre: qualsiasi importo – 30.11;
- Quarto trimestre: qualsiasi importo – 28.02.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.