CIRCOLARE DEL 12.01.2022
OGGETTO: FINANZIARIA 2022
La c.d. “Legge Finanziaria 2022”, recentemente pubblicata sulla G.U., contiene tra l’altro le seguenti disposizioni di natura fiscale:
Modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche
Il comma 2 della legge di bilancio affronta la c.d. riforma dell’IRPEF, modificando la tassazione delle persone fisiche sia dal punto di vista degli scaglioni di reddito e delle aliquote, sia delle relative detrazioni per lavoratori dipendenti, autonomi e per i pensionati, apportando numerose modifiche.
Entrando nel merito, la lettera a) del comma 2 modifica:
- gli scaglioni che vengono rimodulati;
- le aliquote che vengono sia ridotte, da cinque a quattro, sia rimodulate.
In particolare, nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi1 l’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito
SCAGLIONI DI REDDITO | LEGGE DI BILANCIO 2022 | DISCIPLINA PREVIGENTE |
fino a 15.000 euro | 23% | 23% |
oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro | 25% | 27% |
oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro | 35% | 38% oltre 28.000 euro fino a 55.000 euro |
oltre 50.000 euro | 43% | * 41% oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro * 43% oltre 75.000 euro |
Esclusione IRAP per le persone fisiche
A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge (2022) l’IRAP, ossia l’imposta regionale sulle attività produttive, non è dovuta dalle persone fisiche:
- esercenti attività commerciali;
- esercenti arti e professioni.
Proroga superbonus
Viene introdotta la proroga del Superbonus 110% prevista per gli interventi di efficienza energetica, nonché per quelli antisismici. Ecco le principali novità:
per i condomini, le persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione) e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, viene prevista una proroga al 2025 con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione che passa dal 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2023 fino al 65%per quelle sostenute nell’anno 2025
PERCENTUALE DI DETRAZIONE | DATA DI SOSTENIMENTO DELLE SPESE |
110% | Spese sostenute entro il 31.12.2023 |
70% | Spese sostenute entro il 31.12.2024 |
65% | Spese sostenute entro il 31.12.2025 |
- viene previsto che per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, l’agevolazione fiscale spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022 a condizione che alla data del 30.06.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (senza più riferimento al valore ISEE);
- la detrazione è da ripartire tra gli aventi diritto in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spese sostenuta dal 01.01.2022;
- è previsto che le proroghe si applicano anche per la realizzazione degli interventi trainanti;
- viene prorogata al 31.12.2025 la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in luogo della detrazione fiscale per gli interventi rientranti nella disciplina del Superbonus;
- è prorogata la possibilità di avvalersi del 110% anche per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa fino al 30.06.2023. Per gli stessi soggetti, qualora siano stati effettuati lavori (al 30.06.2023) per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2023 (analogamente a quanto già previsto per gli IACP);
- vengono soppressi i termini specifici previsti per l’applicazione della detrazione al 110% nei casi di installazione di impianti solari fotovoltaici (31.12.2021) nonché per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (30.06.2022). In particolare:
- viene specificato che la detrazione al 110% spetta, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti, in relazione all’anno di sostenimento della spesa, senza indicare più un termine specifico per l’applicabilità dell’agevolazione. La norma stabilisce inoltre che la detrazione è da ripartire tra gli aventi diritto in 4 quote annuali,
- viene specificato che la detrazione al 110% spetta, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di efficientamento energetico, senza indicare più un termine specifico per l’applicabilità dell’agevolazione22. La norma stabilisce inoltre che la detrazione è da ripartire tra gli aventi diritto in 4 quote annuali;
- viene soppressa la norma che riconosceva la detrazione per le spese sostenute da alcuni soggetti entro il 31.12.2022 solamente in presenza di determinate condizioni (comunicazione CILA e titolo ricostruzione edifici);
- viene stabilito che i prezzari individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 06.08.2020 si applicano anche ad altri interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica. In particolare si tratta di:
- interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico (cd. sismabonus),
- interventi di adozione di misure antisismiche,
- interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B (cd bonus facciate),
- interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici;
- sono state trasfuse nel provvedimento in esame le norme del D.L. 157/2021 che:
- estendono l’obbligo del visto di conformità anche al caso in cui il c.d. Superbonus sia utilizzato in detrazione nella dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per il caso in cui la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale. Si segnala che le spese per il rilascio del visto di conformità rientrano tra le spese detraibili,
- dispongono che per stabilire la congruità dei prezzi, da asseverarsi da parte di un tecnico abilitato, occorre fare riferimento oltre ai prezzari individuati dal decreto MISE del 08.2020 anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro il 09.02.2022.
Proroga trasformazione detrazioni in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile
Viene prorogata:
- agli anni 2022, 2023 e 2024 la facoltà dei contribuenti di usufruire delle detrazioni fiscali concesse per gli interventi in materia edilizia ed energetica, alternativamente:
- sotto forma di sconto in fattura, oppure
- di credito d’imposta cedibile anche a banche e intermediari finanziari;
- al 31.12.2025 la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale, per le spese sostenute per gli interventi coperti dal c.d. Superbonus (interventi in ambito di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché interventi per infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici negli edifici).
Viene poi introdotto l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110% e l’obbligo di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati. Nel merito occorre fare riferimento oltre ai prezzari individuati dal decreto MISE del 06.08.2020 anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro il 09.02.2022.
INTERVENTI SOTTOSPOSTI ALL’OBBLIGO | INTERVENTI ESCLUSI DALL’OBBLIGO |
¨ interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica ¨ interventi di adozione di misure antisismiche (c.d. sismabonus) ¨ interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (c.d. bonus facciate) ¨ interventi di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici | ¨ interventi di c.d. edilizia libera23 ¨ gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al c.d. bonus facciate |
Si ricorda che rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché per le asseverazioni e attestazioni in parola, sulla base dell’aliquota di detrazione fiscale prevista per ciascuna tipologia di intervento. Tra gli interventi per cui è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura sono contemplati anche gli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune.
Proroga detrazioni fiscali efficienza energetica e ristrutturazione edilizia
Il comma 37 dispone la proroga fino al 31.12.2024 delle detrazioni spettanti per:
- la detrazione al 65% per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus);
- le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro);
- la detrazione nella misura del 50% per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro;
- le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Per tali ultime spese la norma riduce l’importo massimo detraibile, fissandolo nella misura di 10.000 euro per l’anno 2022 e di 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024;
- la detrazione al 50%, fino ad una spesa massima di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia ovvero interventi di:
- manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali), straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (sulle parti comuni di edificio residenziale e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale),
- ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi,
- realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali,
- eliminazione delle barriere architettoniche,
- prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi,
- cablatura degli edifici e contenimento dell’inquinamento acustico,
- risparmio energetico con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia,
- adozione di misure antisismiche,
- bonifica dall’amianto e opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
Proroga Bonus verde
La norma proroga fino al 2024 il c.d. Bonus verde, l’agevolazione fiscale inerente:
- la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
- la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;
- interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali entro il medesimo importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo;
- tra le spese detraibili sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi ivi indicati.
L’agevolazione consiste nella detrazione dall’imposta lorda del 36% della spesa sostenuta, nel limite di spesa di 5.000 euro annui e – pertanto – entro la somma massima detraibile di 1.800 euro. Si ricorda che le condizioni per la detraibilità della spesa sono che:
- le spese siano documentate ed effettuate con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni;
- le spese siano sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi.
La detrazione è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno effettivamente di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Proroga Bonus mobili
La norma proroga l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di uno degli interventi «trainanti» di «recupero del patrimonio edilizio», iniziati nell’anno dell’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici o in quello precedente (ma prima del pagamento dei mobili e degli elettrodomestici), per il quale spetta la detrazione Irpef del 50%, con un limite di spesa che è diminuito rispetto al 2021 da 16mila a 10mila euro per il 2022 e a 5mila euro per il 2023 e 2024.
Modifiche al bonus facciate
Il comma 39 estende al 2022 l’applicazione del c.d. “bonus facciate” per le spese finalizzate al recupero o restauro della facciata esterna di specifiche categorie di edifici, riducendo però dal 90% al 60% la percentuale di detraibilità.
Proroga credito d’imposta beni strumentali “Transizione 4.0”
Viene prorogata e rimodulata la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi.
Ferma restando la disciplina valida per il 2022, la disposizione in esame interviene, attraverso l’introduzione del nuovo comma 1057-bis nella legge di Bilancio 2021 (Legge 178/2020), con riferimento alle disposizioni previste dal 2023 al 2025: più precisamente per gli investimenti effettuati in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 a decorrere:
- dal 01.01.2023 e fino al 31.12.2025, ovvero
- entro il 30.06.2026 se, entro la data del 31.12.2025
- il relativo ordine sia accettato dal venditore, e
- sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Riepiloghiamo nella seguente tabella le percentuali del credito d’imposta in vigore per il 2022 e le nuove percentuali introdotte per il triennio successivo:
BENI MATERIALI FUNZIONALI ALLA TRASFORMAZIONE INDUSTRIA 4.0 (allegato A annesso alla legge di bilancio 2017) | ||
% Credito d’imposta | Quota d’investimento (milioni di euro) | |
% 20221 | Nuova % 2023* – 2025* | |
40% | 20% | fino a 2,5 |
20% | 10% | 2,5 < investimento ≤ 10 |
10% | 5% | 10 < investimento ≤ 20 |
Per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”, si proroga al 2025 la durata dell’agevolazione e, per gli anni successivi al 2022, se ne riduce progressivamente l’entità come schematizzato di seguito:
BENI IMMATERIALI CONNESSI A BENI MATERIALI “INDUSTRIA 4.0” (allegato B annesso alla legge di bilancio 2017) | ||
Periodo* | Limite spese ammissibili | Credito d’imposta |
dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2023 |
1 milione di euro | 20% |
2024 | 15% | |
2025 | 10% |
Come detto in premessa, il periodo indicato nella colonna comprende anche il semestre successivo all’anno di riferimento, a condizione che entro la data del 31 dicembre il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Viene chiarito inoltre che il limite massimo di costi ammissibili, pari a un milione di euro, è annuale. Non è stata prorogata l’agevolazione per l’acquisto di altri beni che rimane valida sino al 31.12.2022 con aliquota del 6%.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali Saluti
Studio S. & G. S.r.l.