CIRCOLARE DEL 10.01.2023
Oggetto: Legge di bilancio 2023 (L. 29.12.2022 n. 197) – Principali novità
Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2023.
Argomento | Descrizione |
Modifiche al regime forfetario | In relazione al regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54 – 89 della L. 23.12.2014 n. 190, viene previsto:
Le modifiche sono in vigore a decorrere dall’1.1.2023. Incremento del limite di ricavi e compensi Il limite si calcola sulla base dei ricavi e dei compensi relativi all’anno precedente, assunti applicando lo stesso criterio di computo (competenza/cassa) previsto dal regime fiscale e contabile applicato in quel periodo d’imposta. Pertanto, per accertare l’applicabilità del regime agevolato dal 2023, occorre:
Così il professionista che ha percepito entro il 31.12.2022 compensi per un ammonta- re complessivo di 75.000,00 euro può applicare il regime forfetario nel 2023 poiché i compensi, anche se superiori al limite di 65.000,00 euro, sono inferiori alla nuova soglia in vigore dal 2023. Fuoriuscita dal regime in corso d’anno In deroga alla regola generale secondo cui la fuoriuscita dal regime si verifica dall’anno successivo a quello in cui sono persi i requisiti d’accesso e permanenza o si è verificata una causa di esclusione, viene prevista l’esclusione immediata dal regime forfetario se, in corso d’anno, i ricavi o i compensi superano la soglia di 100.000,00 euro. In tal caso:
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Introduzione della “flat tax” incrementale | Viene istituita un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, nella misura del 15%, da applicare sulla quota di reddito d’impresa o di lavoro autonomo maturato nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente. L’imposta sostitutiva è operativa limitatamente all’anno 2023, nell’ambito del modello REDDITI PF 2024. Ambito soggettivo La misura interessa le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, che non hanno applicato il regime forfetario, di cui alla L. 190/2014. La condizione di non aver applicato il regime forfetario dovrebbe valere tanto per il periodo d’imposta 2023, quanto per il triennio precedente di riferimento. La misura non dovrebbe applicarsi ai soci di società di persone e di associazioni professionali. Determinazione della base imponibile La base imponibile dell’imposta sostitutiva è determinata dalla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavo- ro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022. Questo importo deve essere decurtato di una somma pari al 5% del maggiore dei redditi del triennio. In ogni caso, la base imponibile non può essere superiore a 40.000,00 euro. Irrilevanza ai fini degli acconti d’imposta L’applicazione dell’imposta sostitutiva sul reddito incrementale 2023 è irrilevante sotto il profilo degli acconti d’imposta (IRPEF e addizionali) per il periodo d’imposta 2024. A tali fini, ipotizzando l’adozione del metodo di computo storico degli acconti, deve assumersi quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata non applicando la disposizione agevolativa. Rilevanza del reddito assoggettato ad imposta sostitutiva La quota di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva rileva ai fini della definizione del requisito reddituale per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria. |
Aumento dei limiti di ricavi per la contabilità semplificata | Vengono incrementati i limiti per l’utilizzo del regime di contabilità semplificata per imprese, di cui all’art. 18 del DPR 600/73. A decorrere dal 2023, detto regime è adottato “naturalmente” qualora i ricavi, di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR, non siano superiori a:
L’intervento non ha alcun rilievo per gli esercenti arti e professioni, i quali adottano “naturalmente” il regime di contabilità semplificata (fatta salva l’opzione per quella ordinaria), indipendentemente dall’ammontare dei compensi percepiti. |
Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni (quotate e non quotate) | Viene prevista la proroga per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate di cui all’art. 5 della L. 448/2001, estendendo il suo ambito di applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. Inoltre, è stata prorogata anche la rivalutazione dei terreni (agri- coli e edificabili) di cui all’art. 7 della L. 448/2001. Per il 2023, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2023, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. a) – c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso. Modalità di rivalutazione Per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, occorrerà che, entro il 15.11.2023, un professionista abilitato (ad esempio, dottore commerciali- sta, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno. Invece, per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti all’1.1.2023, il nuovo co. 1-bis dell’art. 5 della L. 448/2001 prevede la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022 ai sensi dell’art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR. Aliquota unica del 16% per l’imposta sostitutiva La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni per l’anno 2023 prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%. Versamento dell’imposta sostitutiva L’imposta sostitutiva del 16% deve essere versata:
La rideterminazione si perfeziona con il versamento, entro il 15.11.2023, del totale dell’imposta sostitutiva dovuta o della prima rata. |
Detrazione IRPEF dell’IVA pagata per l’acquisto di case ad alta efficienza energetica | Viene reintrodotta la detrazione IRPEF sull’IVA pagata per l’acquisto di unità immobiliari residenziali ad elevata efficienza energetica. In particolare, spetta la detrazione IRPEF del 50%:
La detrazione è pari al 50% dell’imposta dovuta sul corrispettivo d’acquisto ed è ripartita in 10 quote annuali. |
Dilazione degli avvisi bonari | Gli avvisi bonari emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione possono essere definiti se le somme vengono pagate entro i 30 giorni dalla comunicazione dell’avviso stesso. Gli importi possono essere dilazionati in un numero massimo di 8 rate trimestrali se non superano i 5.000,00 euro, oppure di 20 rate trimestrali in caso contrario. Dall’1.1.2023 la dilazione potrà avvenire sempre in 20 rate trimestrali. |
Crediti d’imposta per acquisto di energia elettrica e gas naturale. Proroga per il primo trimestre 2023 | I crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale vengono riconosciuti anche per il primo trimestre 2023, con un incremento delle misure. Crediti d’imposta per il primo trimestre 2023 Ferme restando le specifiche condizioni previste, i crediti d’imposta sono riconosciuti in misura pari al:
Modalità di utilizzo I crediti d’imposta:
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Di seguito si riepilogano le definizioni fiscali contenute nella legge di bilancio 2023.
Argomento | Descrizione |
Ravvedimento operoso speciale | Il ravvedimento speciale consente al contribuente di rimuovere alcune violazioni commesse nell’applicazione della legge fiscale. Essa si differenzia dall’ordinario ravvedimento operoso per la circostanza che le san- zioni sono ridotte a 1/18 del minimo e per la possibilità di versamento in 8 rate. Sia il pagamento delle somme (o della prima rata) sia la rimozione della violazione (esempio, dichiarazione integrativa) devono avvenire entro il termine perentorio del 31.3.2023. Nel ravvedimento speciale rientrano le violazioni “riguardanti le dichiarazioni valida- mente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a pe- riodi d’imposta precedenti”. Esso è precluso se è stato notificato l’atto impositivo o la comunicazione bonaria da controllo formale. Non sono ravvedibili le violazioni in tema di quadro RW e gli omessi versamenti di imposte dichiarate. Nemmeno le dichiarazioni omesse possono essere ravvedute. |
Senatoria degli errori formali | È prevista una sanatoria degli errori formali commessi sino al 31.10.2022. Si tratta delle violazioni che non hanno riflesso sulla base imponibile delle imposte sui redditi, IVA e IRAP e che non incidono sulla liquidazione o sul versamento del tributo. Per esempio, dovrebbero rientrare le sanzioni connesse ad obblighi comunicativi an- che da assolvere all’interno della dichiarazione, si pensi alla comunicazione delle minusvalenze ex art. 11 co. 4-bis del D. Lgs. 471/97 e ai costi black list ex art. 8 co. 3-bis del D. Lgs. 471/97. La sanatoria si perfeziona con il versamento degli importi, pari a 200,00 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d’imposta, da eseguirsi eventualmente in due rate di pari importo entro il 31.3.2023 e il 31.3.2024. Oltre a ciò, è necessario rimuovere l’irregolarità o l’omissione. Dalla regolarizzazione sono escluse le violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi all’1.1.2023. |
Definizione degli avvisi bonari | Viene introdotta una definizione agevolata degli avvisi bonari emessi in relazione alla liquidazione delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2019, al 31.12.2020 e al 31.12.2021, a condizione che il termine di 30 giorni per il pagamento non sia ancora scaduto all’1.1.2023 e di quelli che verranno inviati al contribuente in data successiva all’1.1.2023. Il contribuente che voglia beneficiare della definizione deve accettare tutti i rilievi, pagando nel rispetto del termine di 30 giorni la prima rata in caso di dilazione o l’intero importo richiesto per le imposte e i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive, oltre alle sanzioni in misura ridotta al 3%. Il pagamento può essere dilazionato in 20 rate trimestrali. Rateazioni in essere all’1.1.2023 La definizione può riguardare anche avvisi bonari interessati da una dilazione in esse- re all’1.1.2023, per qualunque periodo d’imposta. Anche in questo caso le sanzioni sono al 3%. |
Definizione degli accertamenti | Viene prevista una definizione degli atti di accertamento con adesione, degli accertamenti e degli avvisi di recupero dei crediti di imposta. Le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo (nel caso dell’adesione) o a 1/18 della misura irrogata negli altri casi, in luogo dell’ordinaria riduzione al terzo. Possono beneficiare dell’adesione agevolata:
Per la definizione degli avvisi di accertamento e degli avvisi di recupero dei crediti di imposta, si deve trattare, alternativamente, di:
Anche alcuni avvisi di liquidazione possono essere definiti, ad esempio se inerenti al disconoscimento dell’agevolazione prima casa. Il pagamento di tutte le somme o della prima rata deve avvenire entro i 20 giorni successivi alla sottoscrizione dell’accordo (in caso di adesione) o entro i termini per il ricorso (per la definizione degli accertamenti e degli avvisi di recupero). La dilazione può essere effettuata in massimo 20 rate trimestrali di pari importo e si applicano gli interessi legali. Non è ammessa la compensazione. |
Rottamazione dei ruoli | La rottamazione dei ruoli riguarda i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022. Sono escluse le ingiunzioni fiscali e le fattispecie in cui l’ente territoriale riscuote in proprio o tramite concessionario locale. Il contribuente, presentando domanda entro il 30.4.2023, beneficia dello sgravio delle sanzioni, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione. Entro il 30.6.2023, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme da pagare. Il carico potrà essere dilazionato in 18 rate scadenti:
È in ogni caso esclusa la compensazione. La rottamazione è fruibile:
Contenziosi pendenti La presenza di un contenzioso non osta alla rottamazione, ma è necessario che nella domanda ci si impegni a rinunciare ai giudizi in corso, o a non presentare impugna- zione avverso la sentenza. Rottamazione parziale Il debitore dovrebbe poter decidere quali carichi definire. Quindi, se una cartella di pagamento porta a riscossione ruoli dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate, è possibile sanare i soli ruoli INPS. |
Di seguito si riepilogano le principali novità in materia di lavoro, contenute nella legge di bilancio 2023.
Argomento | Contenuto |
Imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti | Intervenendo sull’articolo 1, comma 182, L. 208/2015, per il solo 2023, viene ridotta dal 10% al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato. Rimangono, invece, fermi gli ulteriori vincoli, il limite complessivo di 3.000 euro lordi e il limite reddituale da lavoro dipendente pari a 80.000 euro nell’anno precedente l’erogazione. |
Esonero contributivo assunzione percettori Reddito di cittadinanza | Ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono percettori del Reddito di cittadinanza con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, l’esonero del versamento del 100 % dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi Inail, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero, che non si applica ai rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (comma 295) ed è alternativo all’esonero di cui all’articolo 8, D. L. 4/2019, convertito, con modificazione, dalla L. 26/2019 (esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi Inail, nel limite dell’importo mensile del RdC percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a 5 mensilità). L’esonero non risulta essere immediatamente operativo: per l’efficacia è necessario attendere l’autorizzazione della Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 108, § 3, Tfue (comma 299). |
Esonero under 36 | Viene esteso anche per il 2023 quanto previsto dal comma 10, articolo 1, L. 178/2020, ma con un innalzamento della soglia massima dell’esonero: ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato viene riconosciuto l’esonero contributivo previsto, in via strutturale, dall’articolo 1, commi 100-105 e 107, L. 205/2017 (under 30, esonero al 50 % fino a 3.000 euro) nella misura del 100% per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e che non siano mai stati assunti a tempo indeterminato. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero non risulta essere immediatamente operativo: per l’efficacia è necessario attendere l’autorizzazione della Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 108 § 3, Tfue 8comma 299). |
Esonero donne L. 92/2012 | Viene esteso anche per il 2023 quanto previsto dal comma 16, articolo 1, L. 178/2020, ma con un innalzamento della soglia massima dell’esonero: ai datori di lavoro che assumono donne lavoratrici l’esonero contributivo di cui all’articolo 4, commi 9-11, L. 92/2012, è riconosciuto nella misura del 100% nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui. L’esonero non risulta essere immediatamente operativo: per l’efficacia è necessario attendere l’autorizzazione della Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 108, § 3, Tfue. |
Smart working lavoratori fragili | Fino al 31 marzo 2023, i datori di lavoro, privati e pubblici, devono assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento, per i lavoratori dipendenti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministero della salute di cui all’articolo 17, comma 2, D. L. 221/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 11/2022. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli. |
Prestazioni occasionali (c.d. PrestO) | Viene riformata la disciplina delle c.d. PrestO (articolo 54-bis, D.L. 50/2017): per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità degli prestatori, il limite massimo dei compensi dal 2023 è pari a 10.000 euro (in precedenza 5.000 euro). Le PrestO possono essere utilizzate, entro i limiti stabiliti dal presente articolo, anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1. È abrogata l’autocertificazione nella piattaforma informatica per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo. Sono modificati anche i limiti dimensionali per le imprese utilizzatrici: il ricorso alle PrestO è vietato per le imprese con più di 10 lavoratori a tempo indeterminato (fino al 31 dicembre 2022, 5 lavoratori), senza più alcuna disciplina specifica per le aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo. |
Un mese all’80% di congedo parentale | In riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità/paternità successivamente al 31 dicembre 2022, l’indennità per il congedo parentale è elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80% della retribuzione. |
Trasferimento di denaro contante | Modificando l’articolo 49, D.lgs. 231/2007 il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, a decorrere dal 1° gennaio 2023 è elevato a 5.000 euro. Viene stabilito che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali, tenuti agli obblighi di cui all’articolo 15, comma 4, D. L. 179/2012, e dei prestatori dei servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento determino in via convenzionale termini e modalità di applicazione dei relativi rapporti, in maniera da garantire livelli di costi a qualunque titolo derivanti dall’utilizzazione del servizio che risultino equi e trasparenti, anche in funzione dell’ammontare della singola cessione di beni o prestazione di servizi, e da evitare l’imposizione di oneri non proporzionati al valore delle singole transazioni. |
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali Saluti
Studio S. & G. S.r.l.