Ai gentili clienti
Circolare del 29 giugno 2026
Oggetto: novità in materia di previdenza complementare
Dal 1° luglio 2026 cambia il modo in cui i lavoratori entrano nella previdenza complementare.
La Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) ha modificato l’art. 8 del D.Lgs. n. 252/2005, sostituendo il vecchio meccanismo del silenzio assenso (adesione “con modalità tacite”) con un sistema di adesione automatica.
Per le assunzioni dal 1° luglio 2026, il lavoratore di prima assunzione è considerato “aderente” alla previdenza complementare già dal primo giorno di lavoro, salvo che rinunci espressamente.
Con l’adesione automatica al fondo confluiscono l’intero TFR maturando e anche la contribuzione a carico del datore e del lavoratore nella misura prevista dagli accordi collettivi, mentre il vecchio silenzio assenso riguardava il solo TFR. È, di fatto, un meccanismo più forte e più “ricco” del precedente.
La novità riguarda:
- lavoratori di prima assunzione: sono i soggetti assunti per la prima volta in qualità di lavoratori dipendenti del settore privato, con esclusione dei lavoratori domestici. Per loro l’adesione automatica scatta dalla data di prima assunzione;
- lavoratori non di prima assunzione che cambiano lavoro dopo il 30 giugno 2026.
Il nuovo comma 9-bis estende il meccanismo a chi attiva un nuovo rapporto e ha già in essere un’adesione a un fondo pensione alimentata anche con il TFR. Se invece il lavoratore non versa il TFR (ad esempio aderisce con i soli contributi), oppure dichiara di non avere alcuna adesione in essere, l’adesione automatica non opera e il TFR resta gestito secondo l’art. 2120 c.c..
Restano fuori:
– chi ha già un rapporto di lavoro in corso e non viene riassunto dopo il 30 giugno 2026: nessun nuovo adempimento informativo a carico del datore;
– i dipendenti delle pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001), che restano soggetti alla disciplina del D.Lgs. 124/1993;
– i lavoratori domestici;
– chi nel precedente rapporto ha riscattato integralmente la posizione: senza una posizione in essere, l’adesione automatica non si applica.
Il punto centrale è il termine di 60 giorni dalla data di prima assunzione, entro cui il lavoratore può esprimere la propria volontà. Il silenzio vale come conferma dell’adesione già avvenuta in automatico.
Entro questi 60 giorni il lavoratore può:
– rinunciare all’adesione automatica, scegliendo di destinare il TFR a un’altra forma pensionistica (adesione esplicita) oppure di mantenerlo in azienda ai sensi del citato art. 2120 c.c. (con applicazione, ove previsto, del Fondo di Tesoreria INPS);
– conferire solo una percentuale del TFR al fondo dell’adesione automatica, se gli accordi lo consentono;
– non versare la propria quota contributiva se la retribuzione annua lorda è inferiore all’assegno sociale annuo: in tal caso la contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria.
La rinuncia è un atto unilaterale recettizio: deve essere, dunque, portata a conoscenza del datore di lavoro e ha efficacia retroattiva al momento dell’adesione.
Attenzione ai casi particolari: l’adesione automatica non si applica ai contratti a tempo determinato di durata inferiore a 60 giorni (manca un sufficiente periodo di riflessione) e non produce effetti se il rapporto cessa prima della scadenza dei 60 giorni.
Le sospensioni dell’attività lavorativa, invece, non sospendono il decorso del termine.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti
Studio S. & G. S.r.l.