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Vademecum green pass in azienda settore privato

                                                                       CIRCOLARE DEL 13.10.2021

 

OGGETTO: Vademecum green pass in azienda settore privato

Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, a chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, di possedere e di esibire, su richiesta, la Certificazione Verde Covid-19.

La Certificazione Verde Covid-19 deve essere richiesta anche a tutti i soggetti che svolgo­no, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa presso terzi (ad es. il tecnico che svolge un’attività di manutenzione della macchinetta del caffè, prima di accedere all’azienda, deve esibire il certificato).

I datori di lavoro definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’or­ganizzazione delle verifiche. Individuano, inoltre, con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni (nomina di incarico).

I lavoratori non in possesso della certificazione non possono accedere ai luoghi di lavoro e sono considerati come assenti non giustificati (per i giorni di assenza non è dovuta la retribuzione) senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rappor­to di lavoro.

In una primissima fase, la verifica può essere fatta solo mediante applicazione “Verifica C19”, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. La App “Verifica C19” (DPCM 17/6/2021 N. 143) è scarica­bile ai seguenti link:

Per Android https://play.google.com/store/apps/details?id=it. ministerodellasalute.verificaC19&hl=it&gl=US

Per IOS https://apps.apple.com/it/app/verificac19/id1565800117

 

DEFINIZIONI


LAVORATORE- È da intendersi chiunque svolga attività lavorativa o di formazione, a prescindere dal tipo di contratto, anche i volontari, soggetti non retribuiti, collaboratori anche occasionali, lavoratori autonomi.

POSTO DI LAVORO – Qualsiasi luogo ove vi è un’occasione di lavoro; qualunque posto dove ove si presenti un lavoratore per svolgere un’attività lavorativa, anche all’aperto (giardinieri, carico-scarico).

DATORE DI LAVORO – Pubblici e privati, anche datori di lavoro domestico e tutti i soggetti coinvolti nell’appalto/committente in caso di somministrazione

 

OBBLIGHI E COSA FARE

Il datore di lavoro deve, entro il 15.10.2021, predisporre un Regolamento di attuazione e integrare i protocolli già esistenti, nel rispetto della privacy ed in particolare:

  • Predisporre Incarichi
  • Informare e formare gli incaricati
  • Informazione ai lavoratori
  • Riunione del Comitato Covid e aggiornamento protocolli

 

 DAL 15 OTTOBRE DARNE ATTUAZIONE CON I CONTROLLI EFFETTIVI, ANCHE A CAMPIONE

 

SOGGETTI ESCLUSI

Sono esclusi dall’obbligo di Green Pass – perché esentati dalla campagna vaccinale per motivi di salutecoloro in possesso di certificazione medica conforme alle indicazioni del Ministero della Salute con Circolare 4/8/2021.

 

SANZIONI

  • SANZIONI IN CAPO AI LAVORATORI.

L’accesso dei lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo del possesso della certificazione verde è punito con la sanzione da 600 a 1.500 euro, raddoppiata in caso di recidiva.

  • SANZIONE IN CAPO AL DATORE.

I datori di lavoro che non effettuino le verifiche secondo le prescrizioni e non adottano le misure organizzative volte ad accertare il possesso della certificazione verde, non svolgessero le dovute verifiche secondo le prescrizioni,

sono puniti con la sanzione da 400 a 1.000 euro, raddoppiata in caso di recidiva;

 

CONSEGUENZE MANCANZA GREEN PASS

  • Il lavoratore sprovvisto di Green Pass viene considerato ASSENTE INGIUSTIFICATO, fino alla produzione del Green Pass e comunque non oltre il 31.12.2021. E’ possibile assumere in sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.

 

  • Solo nelle aziende con meno di 15 dipendenti, trascorsi 5gg – ed in caso di assunzione con contratto a termine in sostituzione- il lavoratore sarà SOSPESO per tutta la durata della sostituzione (massimo 10gg+10gg).

 

  • I lavoratori assenti ingiustificati o sospesi non saranno retribuiti.

 

  • I lavoratori sprovvisti di Green Pass che facciano accesso ai locali aziendali, sono passibili di provvedimenti disciplinari e soggetti a sanzioni amministrative comminate dal Prefetto, previa segnalazione da parte del datore

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali Saluti

Studio S. & G. S.r.l

Studio S&G

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