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MAXIDEDUZIONE 2024

 CIRCOLARE DEL 05.07.2024

 

 

OGGETTO: MAXIDEDUZIONE 2024, A CHI SPETTA E COME SI CALCOLA

Il decreto ministeriale 25 giugno 2024 ha previsto una maxi-deduzione del costo del lavoro in vigore per il periodo di imposta 2024 (art. 4 D.Lgs. n. 216/2023), in favore dei titolari di reddito d’impresa e degli esercenti arti e professioni.

La misura prevede la spettanza di:

  1. Una maggiorazione del costo deducibile del personale per nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
  2. Un’ulteriore deduzione in presenza di nuove assunzioni di dipendenti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che rientrano nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela (1 del D.Lgs n. 216/2023).

Requisiti di spettanza

Per poter ottenere l’agevolazione fiscale, le imprese devono avere i seguenti requisiti:

  1. l’impresa deve risultare in normale attività, quindi non sono ammesse situazioni di liquidazione o ricorso agli istituti del codice della crisi d’impresa di natura liquidatoria.
  2. Il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del 2024, calcolato con riferimento alla totalità delle imprese facenti capo al medesimo gruppo, deve superare il numero medio delle persone impiegate col medesimo contratto nel 2023. 
  1. A fine 2024 il numero complessivo dei dipendenti (a tempo sia indeterminato che determinato), in forza al singolo datore di lavoro deve essere superiore a quello medio del 2023.

N.B. SONO ESCLUSE LE ATTIVITA’ AVVIATE NEL 2023 O 2024.

Maggiorazione e ulteriore deduzione

Il maggior costo deducibile si determina applicando il 20%, al minore dei seguenti elementi:

  1. Costo del lavoro 2024 per le persone neoassunte.
  2. Incremento del costo complessivo del personale iscritto a conto economico per le imprese, ovvero pagato per i professionisti, nell’esercizio 2024 rispetto al 2023.

In mancanza di un effettivo aumento del costo del lavoro, non si ha diritto alla maxi-deduzione.

Il costo del personale da assumere ai fini del beneficio è maggiorato, di un importo pari al 20% che viene incrementato di un ulteriore 10% in merito alle nuove assunzioni a tempo indeterminato di dipendenti compresi nelle seguenti categorie:

  1. Persone con disabilità;
  2. Donne di qualsiasi età con almeno 2 figli di età minore ai 18 anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
  3. Donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza da cui sia derivata la deformazione o lo sfregio permanente del viso accertato dalle competenti commissioni mediche di verifica;
  4. Giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile di cui all’ art. 27, co. 1, D.L. n. 48/2023 (convertito, con modificazioni, L. 85/2023);
  5. Lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
  6. Soggetti già beneficiari del reddito di cittadinanza che siano decaduti dal beneficio e che non integrino i requisiti per l’accesso all’assegno di inclusione.

 

IN SINTESI:

 

  • MISURA:  Maxi deduzione del costo del lavoro per il periodo d’imposta 2024 pari al 20% (30% in caso di lavoratori bisognosi di tutela) sul minor costo tra:

– costo del personale neoassunto nel 2023;

– incremento del costo complessivo del personale nell’esercizio 2024 rispetto al 2023.

  •  REQUISITI DI SPETTANZA:    L’impresa deve risultare in normale attività già entro il 31 dicembre 2022.

  •  INCREMENTO OCCUPAZIONALE:

– numero dei dipendenti al 31 dicembre 2024 > numero medio delle persone impiegate nel 2023;

– a fine 2024 il numero complessivo dei dipendenti (sia a tempo indeterminato che determinato) in forza al singolo datore di lavoro deve essere superiore a quello medio del 2023

 

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

                                                                                                                                                                                                                                         Cordiali Saluti

 

Studio S&G

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