CIRCOLARE DEL 21.03.2023
Oggetto: LA REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI FORMALI
Tra le disposizioni in materia di “tregua fiscale” la Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023) ha previsto, all’art. 1, commi da 166 a 173, la regolarizzazione delle irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi / adempimenti formali commesse fino al 31.10.2022, con il versamento di € 200 per ciascun periodo d’imposta e la rimozione (se necessaria) dell’irregolarità / omissione.
Soggetti interessati
La regolarizzazione delle infrazioni / inosservanze / omissioni di natura formale è consentita a tutti i contribuenti, indipendentemente dall’attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica, compresi i sostituti d’imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti, in base a specifiche disposizioni, alla comunicazione dei dati relativi ad operazioni fiscalmente rilevanti.
Violazioni regolarizzabili
Come disposto dal citato comma 166 e dal Provvedimento 30.1.2023, sono regolarizzabili le violazioni commesse fino al 31.10.2022.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Agenzia individua le seguenti violazioni che possono essere oggetto di definizione.
- Presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati (ossia, c.d. “dichiarazioni irregolari”), ovvero errata indicazione / incompletezza dei dati relativi al contribuente (art. 8, comma 1, Lgs. n. 471/97);
- omessa / irregolare presentazione delle comunicazioni dati delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE), di cui all’art. 21-bis, DL 78/2010 (art. 11, comma 2-ter, D.Lgs. n. 471/97). Tale violazione:
- può essere definita se l’IVA risulta assolta;
- non può essere definita se la violazione ha avuto effetti su determinazione / versamento dell’IVA;
- omessa / irregolare / incompleta presentazione dei Intra di cui all’art. 50, commi 4 e 6, DL n. 331/93 (art. 11, comma 4, D.Lgs. n. 471/97);
- irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili (art. 9, D.Lgs. n. 471/97), se la violazione non ha prodotto effetti sull’imposta complessivamente dovuta;
- omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia / da altri soggetti autorizzati, o restituzione dei questionari con risposte incomplete / non veritiere (art. 11, comma 1, b, D.Lgs. n. 471/97);
- omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d’inizio / variazione dell’attività di cui all’art. 35, DPR 633/72, ovvero delle dichiarazioni di cui agli artt. 35-ter e 74-quinquies, DPR n. 633/72 (art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 471/97);
- erronea compilazione della dichiarazione d’intento di cui all’art. 8, comma 1,l ett. c), DPR n. 633/72 che ha determinato l’annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa anziché la relativa integrazione (art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/97);
- anticipazione di ricavi / posticipazione di costi in violazione del principio di competenza, se la violazione non ha inciso sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento (art. 1, comma 4, Lgs. n. 471/97);
- tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte dell’intermediario (art. 7-bis, Lgs. n. 241/97);
- irregolarità / omissioni compiute dagli operatori finanziari (art. 10, Lgs. n. 471/97);
- omessa / tardiva comunicazione dei dati al STS (art. 3, comma 5-bis, Lgs. n. 175/2014);
- omessa comunicazione della proroga / risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca (art. 3, comma 3, ultimo periodo, Lgs. n. 23/2011);
- violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’imposta (art. 6, comma 1, D.Lgs. 471/97);
- violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette IVA, se la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (art. 6, comma 2, Lgs. n. 471/97);
- detrazione dell’IVA erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta a causa di un errore di aliquota e assolta dal cedente / prestatore, in assenza di frode (art. 6, comma 6, Lgs. n. 471/97);
- irregolare / omessa applicazione dell’inversione contabile (reverse charge), in assenza di frode (art. 6, commi 9-bis, 9-bis1 e 9-bis2, Lgs. n. 471/97). Tale violazione:
- può essere definita se l’IVA risulta, ancorché irregolarmente, assolta;
- non può essere definita se la violazione ha comportato il mancato pagamento dell’IVA;
- omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che sia stato tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile / fiscale scelto in conformità a quanto disposto dal DPR 442/97 (art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/97).
Modalità di regolarizzazione
Al fine del perfezionamento della regolarizzazione in esame è richiesto il versamento di € 200 per ciascun periodo d’imposta in unica soluzione entro il 31.3.2023;
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali Saluti
Studio S. & G. S.r.l.