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IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL C.D. “DECRETO SOSTEGNI”

CIRCOLARE DEL 24.03.2021

Oggetto:IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL C.D. “DECRETO SOSTEGNI”

Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. 22.3.2021, n. 70, il DL n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”, in vigore dal 23.03.2021 contenente “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”.

Una delle misure maggiormente attese, disciplinata dall’art. 1 di tale Decreto, riguarda il riconoscimento di un nuovo contributo a fondo perduto a favore degli “operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica «Covid-19»”.

Tale agevolazione spetta:

  • a prescindere dall’attività esercitata (ossia dal codice Ateco), analogamente al contributo di cui all’art. 25, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” e a differenza di quanto previsto per i contributi di cui al DL n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori” i cui beneficiari erano individuati nei soggetti interessati dalle limitazioni per il contenimento del COVID-19;
  • in presenza di una riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 rispetto a quelli 2019. Tale riduzione va ora individuata sulla base della media mensile anziché sul fatturato / corrispettivi di specifici mesi e deve essere pari al 30%.

In base all’art. 1, DL n. 41/2021 il contributo spetta ai soggetti titolari di partita IVA, residenti in Italia:

  • esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo.
  • titolari di reddito agrario di cui all’art. 32, TUIR.

Il contributo a fondo perduto in esame non spetta:

  • ai soggetti la cui attività risulta cessata al 23.3.2021;
  • ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 24.3.2021;
  • agli Enti Pubblici di cui all’art. 74, comma 2, TUIR;
  • agli intermediari finanziari / società di partecipazione di cui all’art. 162-bis, TUIR.

Al fine di usufruire del contributo in esame è richiesta la sussistenza delle seguenti due condizioni:

  • ammontare dei ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR / compensi ex art. 54, comma 1, TUIR non superiori a € 10 milioni “nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del … decreto”. Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare trattasi dei ricavi / compensi 2019;
  • riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 rispetto a quelli 2019 del 30%.

Il contributo è determinato applicando una specifica percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2019 e l’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2020. La percentuale applicabile è individuata nelle seguenti misure, differenziate a seconda dei ricavi / compensi 2019.

– Ricavi / compensi 2019 non superiori a € 100.000: percentuale applicabile 60%

– Ricavi / compensi 2019 superiori a € 100.000 e fino a € 400.000: percentuale applicabile 50%

– Ricavi / compensi 2019 superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000: percentuale applicabile 40%

– Ricavi / compensi 2019 superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000: percentuale applicabile 30%

– Ricavi / compensi 2019 superiori a € 5.000.000 e fino a € 10.000.000: percentuale applicabile 20%

Il contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto, “per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° Gennaio 2020”, per un importo:

  • non superiore a € 150.000;
  • non inferiore a:   – € 1.000 per le persone fisiche;

– € 2.000 per i soggetti diversi dalle   persone fisiche.

Il nuovo contributo a fondo perduto è riconosciuto previa presentazione, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate di un’apposita domanda.

La domanda va inviata, a pena di decadenza, a partire dal giorno 30 Marzo e non oltre il giorno 28 Maggio 2021.

Il contributo in esame può essere fruito secondo le seguenti due modalità alternative:

  • direttamente: in tal caso l’Agenzia delle Entrate provvede all’accredito dello stesso sul c/c bancario / postale intestato / cointestato al soggetto beneficiario;
  • a seguito di scelta irrevocabile del beneficiario, quale credito d’imposta da utilizzare “nella sua totalità” in compensazione nel mod. F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel).
Studio S&G

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